IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero
dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR);
  Visto  il  decreto  legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  14 del
18 gennaio  2001,  recante: «Modalita' procedurali per la concessione
delle  agevolazioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297»;
  Visti in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) e b), l'art. 15
e  l'art.  16  del  citato decreto che disciplinano la concessione di
agevolazioni  alle  imprese  soggette  alla  regola  degli  aiuti «de
minimis», come previsto dalla comunicazione della Commissione europea
n. 96/C 68/06;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data
15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli  aiuti  d'importanza  minore  «de  minimis»  che eleva
l'importo  di  tali  aiuti  da  100.000,00  euro  a 200.000,00 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2007;
  Rilevata   la  necessita'  di  apportare  modifiche  ai  richiamati
articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593/2000;
  Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   In  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006, a decorrere dal
1° gennaio 2007 l'importo degli aiuti disciplinati dagli articoli 14,
15 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' elevato
a euro 200.000,00.