Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   HUMIRA   (adalimumab)   -   autorizzata   con  procedura
centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del
7 novembre  2006  ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri:
      EU/1/03/256/007  40 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
-  1  penna  preriempita (vetro) 0,8 ml penna preriempita + 1 tampone
imbevuto di alcool in blister;
      EU/1/03/256/008  40 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
-  2  penne preriempite (vetro) 0,8 ml + 2 tamponi imbevuti di alcool
in blister;
      EU/1/03/256/009  40 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
-  4  penne preriempite (vetro) 0,8 ml + 4 tamponi imbevuti di alcool
in blister;
      EU/1/03/256/010  40 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
-  6  penne preriempite (vetro) 0,8 ml + 6 tamponi imbevuti di alcool
in blister.
    Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd.

                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 16 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla   specialita'  medicinale  Humira  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                             Determina:
                               Art. 1.
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
  Alla  specialita'  medicinale  Humira (adalimumab) nelle confezioni
indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione
nazionale:
    confezioni:
      40  mg  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  - 1 penna
preriempita  (vetro) 0,8 ml penna preriempita + 1 tampone imbevuto di
alcool in blister - n. 035946072/E (in base 10), 128ZLS (in base 32);
      40  mg  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  - 2 penne
preriempite  (vetro) 0,8 ml + 2 tamponi imbevuti di alcool in blister
- n. 035946084/E (in base 10), 128ZM4 (in base 32);
      40  mg  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  - 4 penne
preriempite  (vetro) 0,8 ml + 4 tamponi imbevuti di alcool in blister
- n. 035946096/E (in base 10), 128ZMJ (in base 32);
      40  mg  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  - 6 penne
preriempite  (vetro) 0,8 ml + 6 tamponi imbevuti di alcool in blister
- n. 035946108/E (in base 10), 128ZMW (in base 32).
  Indicazioni terapeutiche:
    artrite  reumatoide: Humira, in combinazione con metotressato, e'
indicato per:
      il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide
attiva  di  grado  da  moderato a grave quando la risposta ai farmaci
anti-reumatici    modificanti    la   malattia   (Disease   Modifying
Anti-Rheumatic  Drugs  -  DMARDs),  compreso il metotressato, risulta
inadeguata;
      il   trattamento   dell'artrite   reumatoide  grave,  attiva  e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.
  Humira  puo'  essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso di
intolleranza  al  metotressato o quando il trattamento continuato con
metotressato non e' appropriato.
  Humira  in  combinazione con metotressato, inibisce la progressione
del  danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e migliora la
funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti;
    artrite   psoriasica:  Humira  e'  indicato  per  il  trattamento
dell'artrite  psoriasica  attiva  e  progressiva  in  soggetti adulti
quando   la   risposta   a   precedenti   trattamenti   con   farmaci
anti-reumatici    modificanti    la   malattia   (Disease   Modifying
Anti-Rheumatic Drugs DMARDs) e' stata inadeguata;
    spondilite  anchilosante:  Humira  e' indicato per il trattamento
dei  pazienti  adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave
in  cui  la  risposta  alla  terapia  convenzionale  non e' risultata
adeguata.