IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  Prosciutto  di Carpegna, ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  16 maggio  2006,  intesa ad
ottenere  la modifica della disciplina produttiva della denominazione
di origine protetta Prosciutto di Carpegna;
  Vista  la nota protocollo n. 161 del 27 febbraio 2007, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza del 16 maggio 2006, con la quale il richiedente la
modifica  in  argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento
(CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  mancato  accoglimento della citata domanda di modifica
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta  Prosciutto  di  Carpegna,  ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta Prosciutto di Carpegna in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata in data 16 maggio 2006,
assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a livello nazionale
dell'adeguamento  del  disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta  Prosciutto  di  Carpegna, secondo le modifiche
richieste,  in  attesa che il competente organismo comunitario decida
su detta domanda;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta Prosciutto di Carpegna che recepisce le modifiche
richieste  in  data  16 maggio  2006  e trasmesso con nota n. 161 del
27 febbraio 2007 all'organismo comunitario competente.