IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Vista  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»;
    Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo
28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la
codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
    Visto  il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti
gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati
dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale;
    Visto  il  comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche
incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali
che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di
pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
    Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale
prevede  che  sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art.
28,  commi 3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002  le
amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e
individuate   nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT  in
applicazione  di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    Ritenuto   di  dover  predisporre  decreti  differenziati  per  i
distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  determinazione  del Ragioniere Generale dello Stato n.
139437  del  9 novembre  2005  con  la  quale  sono  stati costituiti
distinti  Gruppi  di  lavoro con il compito di predisporre gli schemi
del  decreto ministeriale di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e,
in  particolare  l'art.  2  che istituisce il gruppo di lavoro per la
codificazione   degli   incassi   e  dei  pagamenti  delle  strutture
sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali,
delle Regioni e Province autonome e delle strutture sanitarie;
    Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  nel  corso delle varie
riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli
incassi   e   dei  pagamenti  delle  strutture  sanitarie,  approvato
all'unanimita' nel corso della seduta del 6 luglio 2006;
    Ritenuto  di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
    Sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Attivita' delle strutture sanitarie
    1. Al  fine  di  consentire  il monitoraggio dei conti pubblici e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le
aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  pubblici,  gli istituti zooprofilattici sperimentali, le
aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di
cui  all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i
policlinici  universitari  a gestione diretta, indicano sui titoli di
entrata  e  di  spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al
presente decreto.
    2.  Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica
gestionale le strutture sanitarie:
      provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni
e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di
pagamento;
      uniformano  la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della
Ragioneria  Generale  dello Stato, in presenza di una riscontrata non
corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario
dei codici gestionali» verra' pubblicata sul sito Internet www.siope.
tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale;
      applicano  i codici gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza;
      comunicano  il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo
di  posta  elettronica  del  proprio referente SIOPE, alla Ragioneria
provinciale   dello   Stato   competente  per  territorio.  La  prima
segnalazione  del  referente  SIOPE  deve  essere  inviata  entro  il
30 settembre 2007.