IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento
della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  dichiarato dello stato di criticita' nel territorio
della  Repubblica  del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali
verificatisi nel corso delle ultime settimane;
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  concorso dello Stato
italiano nelle iniziative di soccorso della popolazione del Mozambico
allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
  Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di
assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita';
  Vista  la nota del 27 febbraio 2007 della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore  della
Repubblica   del  Mozambico,  per  fronteggiare  in  un  contesto  di
necessaria  solidarieta'  internazionale  la situazione di criticita'
indicata  in  premessa, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  assume  e  partecipa anche
avvalendosi  di  organismi  internazionali,  a tutte le iniziative ed
effettua  i  necessari  interventi  di  carattere  umanitario utili a
consentire  il  soccorso  alla popolazione, avvalendosi delle risorse
umane e materiali all'uopo necessarie.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta
acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il
piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche'
a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all'estero.
  3.   Il   Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  mettere  a
disposizione  a titolo gratuito delle autorita' locali e degli enti e
soggetti  legalmente  riconosciuti, che operano nell'area interessata
dalla  situazione  di  criticita', anche trasferendone ove occorra la
proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e
completo  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione
interessata.
  4.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli eventi di cui alla
presente  ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato  a  stipulare,  sulla  base  di  una  scelta di carattere
fiduciario,    sei   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12
comma 4,   della   legge   26 febbraio  1987,  n.  49,  e  successive
modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi
della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime
giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
  5.  Agli esperti di cui al comma 4, puo' essere corrisposto, per il
periodo  di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel
sud  est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste
dalle  ordinanze  di  protezione  civile  disciplinanti  la specifica
missione.