IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
    Visto  il  decreto  direttoriale  27 settembre  2006 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le  richieste  presentate  dalle  Societa',  Philip Morris
Italia S.r.l., International Tobacco Agency S.r.l., Maga Team S.r.l.,
Manifatture  Sigaro  Toscano  S.r.l.,  Imperial Tobacco Italy S.r.l.,
Cigars  & Tobacco Italy S.r.l., intese ad ottenere l'iscrizione nella
tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento  di  varie marche di tabacco lavorato, in conformita'
ai  prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei
prezzi  di  vendita  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto
direttoriale  27 settembre  2006, alla tabella B, allegata al decreto
direttoriale  19 dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e alla
tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
    Considerato,  inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della
Societa'   Manifatture   Sigaro   Toscano   S.r.l.,   al   cambio  di
denominazione di due marche di sigaretti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato sono inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella  A,  allegata  al  decreto
direttoriale  27 settembre 2006, dalla tabella B, allegata al decreto
direttoriale  19 dicembre  2001  e  successive  integrazioni, e dalla
tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo
di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

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