IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, ed in particolare l'art. 3; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985 concernente la disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985; Vista la direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005 che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, ed in particolare l'art. 16; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto. 3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.». b) l'allegato II e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. c) dopo l'allegato II e' aggiunto, quale allegato III, l'allegato 2 al presente decreto.