IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108,  ed in
particolare l'art. 3;
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 aprile  1985
concernente  la  disciplina  degli  oggetti  di ceramica destinati ad
entrare  in  contatto  con  i  prodotti  alimentari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985;
  Vista  la  direttiva  n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile
2005 che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio per quanto
riguarda  una  dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza
dei  metodi  di  analisi  per  gli  oggetti  di ceramica destinati ad
entrare in contatto con i prodotti alimentari;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, ed in particolare l'art. 16;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'11 gennaio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
      «Art.  3-bis.  - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a
contatto  con  i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle
varie  fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al
dettaglio,  da  una  dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16
del regolamento (CE) n. 1935/2004.
      2.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e' rilasciata dal
fabbricante  o  da  un venditore con sede nella Unione europea e deve
contenere  le  informazioni  riportate nell'allegato III del presente
decreto.
      3.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente  il fabbricante o
l'importatore   deve  fornire  un'adeguata  documentazione  idonea  a
comprovare  che  gli  oggetti  di ceramica sono conformi ai limiti di
cessione   del   piombo   e  del  cadmio  di  cui  all'art.  3.  Tale
documentazione  deve  contenere i risultati delle analisi effettuate,
le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio
che ha effettuato le analisi.».
    b) l'allegato  II  e'  sostituito  dall'allegato  1  al  presente
decreto.
    c) dopo l'allegato II e' aggiunto, quale allegato III, l'allegato
2 al presente decreto.