IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  del  19 settembre  2005  con  il quale e' stato
registrato  al n. 12789, a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l., con
sede  legale  in  via  Parini  4/a  -  Merano  (Bolzano), il prodotto
fitosanitario denominato Tiber Star 75, contenente la sostanza attiva
tribenuron;
  Visti   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del
28 febbraio  2000  e  n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001
che  hanno  designato  la  Svezia  quale Stato membro relatore per la
revisione della sostanza attiva tribenuron;
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva  2005/53/CE  del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione
della   sostanza   attiva  tribenuron  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della sua revisione;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo  il  quale  i  titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva  tribenuron  dovevano
presentare  al  Ministero  della salute entro il 28 febbraio 2006, in
alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Considerato  che  le  procedure  armonizzate attualmente definite a
livello  comunitario prevedono che sia lo Stato relatore a provvedere
alle  valutazioni  di equivalenza di sostanza attiva tecnica di fonte
diversa  da quella che ha portato all'iscrizione in allegato I di una
sostanza attiva;
  Vista  la  nota  in  data  28 febbraio  2006 con la quale l'impresa
Genetti   GmbH-S.r.l.   dichiara  di  aver  inviato  alla  Svezia  la
documentazione  di  cui  al  citato  punto a)  dell'art.  2, comma 2,
relativa   alla   sostanza  attiva  tribenuron  di  fonte  Simonis  -
Doetichem/Cera Chem S.a.r.l. Moerdijk (Netherlands);
  Viste le note in data 31 agosto 2006 e 13 novembre 2006 inviate dal
Ministero   della  salute  alla  Commissione  europea  per  acquisire
chiarimenti   circa   l'esito  delle  verifiche  per  la  valutazione
dell'identita'  e  dell'equivalenza  della sostanza attiva tecnica di
fonte  Simonis  -  Doetichem/Cera Chem S.a.r.l rispetto alla sostanza
attiva  iscritta  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  altresi'  il  decreto  1° settembre  2006  con cui il citato
prodotto fitosanitario Tiber Star 75 e' stato sospeso temporaneamente
in  via  cautelativa  in ottemperanza all'art. 2, comma 1, del citato
decreto  7 marzo  2006,  in  attesa  di  acquisire  le  sopraindicate
informazioni;
  Vista la nota del 26 gennaio 2007 con la quale le autorita' svedesi
hanno informato il Ministero della salute di non aver ricevuto alcuna
documentazione da parte dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l.;
  Rilevato di conseguenza che l'impresa Genetti GmbH-S.r.l. non ha di
fatto ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti e
che  pertanto  il  prodotto rientra nelle condizioni di revoca di cui
agli articoli 2, comma 3 e 5, comma 2;
  Considerato altresi' che il periodo di smaltimento delle scorte dei
prodotti  revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, previsto dal citato
art. 5, comma 2, e' scaduto il 28 febbraio 2007;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  revoca del prodotto
fitosanitario  in  questione  ai  sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del
citato decreto 7 marzo 2006 senza concessione di un ulteriore periodo
di smaltimento delle scorte;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  revocata,  a  far  data  dal presente decreto, l'autorizzazione
all'immissione  in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario
Tiber   Star   75,  registrato  al  n.  12789  con  decreto  in  data
19 settembre  2005,  a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.1. con sede
legale  in  via Parini 4/a - Merano (Bolzano), conformemente a quanto
disposto dall'art. 2, commi 2 e 3.