IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503  modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  1992 per la produzione,
acquisto  e  distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi
immunizzante  obbligatoria  degli  animali  e  per  gli interventi di
emergenza,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 18 agosto
1992;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della  direttiva  90/677/CEE  e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Considerata  la  necessita' di sostituire le confezioni del vaccino
antipestoso   attualmente  in  uso  con  altre  che  rispondano  alla
necessita' di ottimizzare i processi di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo dall'Istituto
superiore di sanita' in data 17 ottobre 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  L'art.  2  del  capitolato tecnico relativo alla «composizione,
controllo,   conservazione  e  confezionamento  dell'antigene  e  del
vaccino  contro  la  peste  suina  classica»  di  cui all'allegato al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 luglio  1992, richiamato in
premessa, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 241