IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni   in   materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei ministeri, con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B)
della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive individua i criteri di priorita', valevoli fino
al  31 dicembre  2008,  per  la  concessione  delle  agevolazioni  ai
contratti di programma;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, che all'art. 8,
commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   24 novembre   2006,  n.  286  e,  in
particolare,  l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure
urgenti  per  l'approvazione  di contratti di programma da sottoporre
all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello
sviluppo  economico,  ai  sensi  del  citato  art.  8,  comma 3,  del
decreto-legge  n.  262/2006,  determina  la  riduzione  da  applicare
all'intensita' massima di aiuto concedibile ai contratti di programma
da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;
  Vista  la  propria  delibera  2 dicembre  2005,  n.  164  (Gazzetta
Ufficiale   n.   115/2006),  con  la  quale  e'  stato  approvato  il
finanziamento  del  contratto  di  programma  tra  il Ministero delle
attivita' produttive e il Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate
Piemontesi  e,  in  particolare, il punto 1.5. in cui si rinvia a una
successiva  decisione  di  questo  Comitato  la  determinazione della
misura  di  agevolazioni  da  concedersi  sulla quota di investimenti
ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;
  Vista  la  proposta  di integrazione delle agevolazioni relative al
contratto   di   programma   del   Consorzio   Agroindustriale   Aree
Svantaggiate  Piemontesi,  approvata  da questo Comitato nella seduta
del   22 marzo  2006  con  delibera  n.  52,  non  trasmessa  per  la
registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata
da  tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art.
8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;
  Vista  la  nota  n. 0018052 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello
sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di
questo  Comitato  la rimodulazione di alcuni elementi del contratto e
la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;
  Considerato  che  la regione Piemonte ha espresso il proprio parere
favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e
sulla  sua compatibilita' con la programmazione agricola regionale ed
ha   disposto   il   cofinanziamento,   con  fondi  regionali,  degli
investimenti  effettuati  nel  proprio  territorio  con  un  concorso
partecipativo  pari  al  20%  del  contributo complessivo, nel limite
massimo  di  7.000.000  euro dell'am-montare pubblico concesso, fermi
restando  i  limiti  dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato
previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Vista  la  delibera,  approvata in data odierna da questo Comitato,
con la quale e' effettuata una ricognizione delle risorse disponibili
per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle
disposizioni  di  cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n.
262/2006,   che  evidenzia  una  disponibilita'  di  risorse  pari  a
412.349.384 euro;
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
                              Delibera:
  1.  La tabella allegata alla delibera 2 dicembre 2005 n. 164 in cui
sono  riassunti  gli  elementi  economico-finanziari del contratto di
programma  tra  il  Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio
Agroindustriale    Aree   Svantaggiate   Piemontesi   e'   sostituita
dall'allegata  tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante della
presente delibera.
  1.1.  Gli  investimenti complessivi ammissibili passano pertanto da
116.225.681 euro a 114.141.431 euro.
  1.2.  Ai sensi della citata delibera n. 164/2005, l'ammontare degli
investimenti  agevolati  passa  da 51.923.673 euro a 50.992.537 euro,
l'occupazione  aggiuntiva  da  159,90  U.L.A.  a  154,90  U.L.A. e le
agevolazioni  finanziarie  passano  da  21.000.000  euro a 20.620.054
euro,  di cui 16.496.043 euro a carico dello Stato e 4.124.011 euro a
carico  della  regione  Piemonte,  con  un  minore impegno di risorse
statali pari a 303.957 euro.
  2.   Sulla   quota  residua  di  investimenti  ammissibili  pari  a
63.148.894  euro,  e' approvata una agevolazione finanziaria in forma
di  contributo  a  fondo  perduto,  calcolata  ai  sensi  del decreto
10 novembre  2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle
premesse,  pari  a  18.557.043  euro, di cui 15.681.054 euro a carico
dello  Stato  e  i  restanti  2.875.989  euro  a carico della regione
Piemonte.
  3.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui al punto 2, e'
approvato  il finanziamento di 15.681.054 euro a valere sulle risorse
di  cui  alla  delibera di ricognizione, approvata in data odierna da
questo Comitato, citata nelle premesse.

    Roma, 22 dicembre 2006


                                               Il presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del CIPE
        Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1
  Economia e finanze, foglio n. 350