IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie nata
il  28 giugno 1976 a Gentofte (Danimarca), cittadina danese diretta a
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo danese di psykolog, ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  bachelor degree in psychology, conseguito presso l'«University of
Copenhagen»  come  attestato  in  data  31 ottobre 2002, e del «M.SC.
Degree  in  Psychology» ottenendo il titolo di candidata psychologiae
(Cand. Psych.) in data 6 gennaio 2005;
  Rilevato   che   da   informazioni   dell'Ambasciata   d'Italia   a
Copenaghen nel caso della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie il
titolo di candidata psychologiae, di cui e' in possesso e' condizione
necessaria  e  sufficiente per esercitare la professione di psicologo
in  Danimarca secondo la legislazione danese e che l'«autorizzazione»
dell'organismo ministeriale danese «Psycholognaevnet» e' facoltativa;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella
seduta del 21 novembre 2006;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale   richiesta   per   l'esercizio  della  professione  di
psicologo  in  Italia  e  quella di cui e' in possesso l'istante, che
risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative  nelle
seguenti  materie  solo  orali:  1) psicologia clinica; 2) psicologia
dinamica;   3)   deontologia  professionale  oppure  a  scelta  della
richiedente   dodici  mesi  di  tirocinio  da  svolgersi  presso  una
struttura pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Waltoft  Maria  Aurora Amie Cecilie nata il 28 giugno
1976  a  Gentofte  (Danimarca)  cittadina  danese, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A in Italia.