IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  VIsto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del signor Lopez Federico Martin, nato il 19 agosto
1976  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino  italiano,  diretta a
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
di  «Ingeniero  Mecanico»  conseguito in Argentina e rilasciato dalla
«Universidad  de  Buenos  Aires»  in  data  15 aprile  2002  ai  fini
dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che  il  richiedente  risulta essere stato iscritto al
«Consejo  Profesional  de  Ingenieria Mecanica y Electricista» dal 22
agosto 2002 al 22 agosto 2003;
  Ritenuto  che  il  signor  Lopez  abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore  industriale,  come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Al  signor  Lopez  Federico Martin, nato il 19 agosto 1976 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima
professione in Italia.

    Roma, 13 marzo 2007

                                  p. Il direttore generale: Rettura