IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Sailer Sergio Daniel, nato l'8 ottobre 1970 a Francoforte sul Meno (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberater» conseguito in Germania in data 5 aprile 2004, come attestato dal «Steuerberaterkammer Hessen» di Francoforte (Germania) ai fini dell'accesso all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom - Kauffrau» conseguito presso la «Universitat Bayreuth» (Germania) in data 19 novembre 1997 e ha superato l'esame di «Steuerberater» in data 10 febbraio 2004 presso il Ministero delle finanze dell'Assia; Considerato che il sig. Sailer possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Germania dal 2000 al 2005, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007; Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quelle di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Sailer Sergio Daniel, nato l'8 ottobre 1970 a Francoforte sul Meno (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.