IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig. Sailer  Sergio Daniel, nato l'8 ottobre
1970 a Francoforte sul Meno (Germania), cittadino tedesco, diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberater» conseguito
in   Germania   in   data   5 aprile   2004,   come   attestato   dal
«Steuerberaterkammer   Hessen»  di  Francoforte  (Germania)  ai  fini
dell'accesso  all'albo  dei  dottori  commercialisti e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom  -  Kauffrau»  conseguito  presso  la  «Universitat Bayreuth»
(Germania)  in  data  19 novembre  1997  e  ha  superato  l'esame  di
«Steuerberater»  in  data  10 febbraio 2004 presso il Ministero delle
finanze dell'Assia;
  Considerato   che   il  sig. Sailer  possiede  un'ampia  esperienza
professionale maturata in Germania dal 2000 al 2005, come documentato
in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 gennaio 2007;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di dottore commercialista e quelle di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Sailer Sergio Daniel, nato l'8 ottobre 1970 a Francoforte
sul  Meno  (Germania),  cittadino  tedesco, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  dottori commercialisti e l'esercizio della professione
in Italia.