IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
    Visti  gli  articoli 1  e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Tine' Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a
Siracusa  (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei
titoli  professionali  di  «Chartered  Engineer» conseguito nel Regno
Unito  e  rilasciato  dalla  «Engineering  Council» in data 11 agosto
2006,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli «ingegneri - sezione A
settore   industriale»   e   l'esercizio   in  Italia  della  omonima
professione;
  Rilevato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Degree  of  Magster  of  Science  in  Chemical  Engineering»  presso
l'«University  of Wales» nel luglio 1977 nonche' il titolo accademico
Laurea  in  chimica  industriale  presso l'Universita' degli studi di
Catania in data 11 luglio 1973;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 26 ottobre 2006 e 21 novembre 2006;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri espresso nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso l'istante (specificatamente nel campo della progettazione di
strutture, impianti e macchinari) per cui appare necessario applicare
le misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Tine' Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a Siracusa (Italia),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sezione  A  -  settore  industriale,  e  l'esercizio della
professione in Italia.