IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Tine' Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a Siracusa (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito e rilasciato dalla «Engineering Council» in data 11 agosto 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Degree of Magster of Science in Chemical Engineering» presso l'«University of Wales» nel luglio 1977 nonche' il titolo accademico Laurea in chimica industriale presso l'Universita' degli studi di Catania in data 11 luglio 1973; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006 e 21 novembre 2006; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute sopra indicate; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante (specificatamente nel campo della progettazione di strutture, impianti e macchinari) per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Tine' Carmelo, nato il 1° gennaio 1949 a Siracusa (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.