IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero de Sistemas» conseguito in Venezuela e rilasciato dalla «Universidad de Los Andes» di Merida (Venezuela) in data 16 luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 26 maggio 2005 al n. 164.581; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Uzcategui Rondon possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Venezia in data 6 aprile 2006 con validita' fino al 6 marzo 2008 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.