IL DIRETTORE GENERALE
                             DEL TESORO

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 24 novembre
2006  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete
metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il  decreto  10 gennaio  2007,  n.  2852,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18 gennaio  2007,  con  il quale si
autorizza  l'emissione  delle monete d'argento da Euro 10 celebrative
del «50° Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  monete  d'argento  da Euro 10 celebrative del «50° Anniversario
dei  Trattati  di  Roma», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, vengono emesse
nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 23 marzo 2007.