IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, attuativo
della   direttiva   2001/37/CE   in   materia  di  requisiti  per  la
lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  l'art.  3,  comma 3,  del  suindicato decreto legislativo n.
184/2003   che   dispone  la  pubblicazione  annuale  nella  Gazzetta
Ufficiale  dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio
delle   sigarette,  verificati  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo stesso;
  Considerata  la  necessita'  di verificare la conformita' al citato
decreto  legislativo  n.  184/2003  dei  prodotti gia' iscritti nella
tariffa di vendita e commercializzati;
                              Decreta:
  Alla data del presente decreto e' consentita la commercializzazione
delle  seguenti  marche  di  sigarette, con i contenuti dichiarati di
catrame,  nicotina  e  monossido  di  carbonio  a fianco specificati,
elencati in ordine crescente di catrame:

     ----> vedere tabella da pag. 16 a pag. 21 della G.U. <----

    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 7 marzo 2007
                     Il direttore generale: Tino