IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25 agosto  1989,  n.  198,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317,  recante  norme  per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio  del  27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione
della  direttiva  97/12/CE  del  Consiglio  del  17 marzo  1997,  che
modifica  e  aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  del  Consiglio  del
26 giugno  1964  relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
  Visto  il  regolamento  n.  1774/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione
della direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, di attuazione
della  direttiva  2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, di attuazione
della direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa
alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Visto  il regolamento n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio
2005   che  stabilisce  norme  sul  finanziamento  comunitario  degli
interventi  urgenti  e  della  lotta contro certe malattie animali ai
sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  23 gennaio  2006
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 febbraio 2006 n. 43 recante
misure di lotta contro le pesti suine in Sardegna;
  Visto  il  decreto  di  attuazione  del piano di eradicazione delle
pesti  suine  (  D.A.I.S  )  n.  11  del 16 giugno 2006 della Regione
Sardegna  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
30 giugno 2006 n. 21;
  Vista  la  decisione  2006/875/CE della Commissione del 30 novembre
2006  che  approva  i  piani per il controllo e la sorveglianza della
peste   suina  classica  e  della  peste  suina  africana  presentati
dall'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
  Vista  la  decisione  2007/11/CE  della Commissione del 20 dicembre
2006  che modifica la decisione 2005/362/CE del 2 maggio 2005 recante
approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana
in Sardegna;
  Vista  la  decisione  2007/12/CE  della Commissione del 20 dicembre
2006  che  modifica  la  decisione  2005/363/CE  del  2 maggio  2005,
relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la
peste suina africana in Sardegna;
  Considerato  che  l'applicazione  delle  misure di potenziamento di
lotta   contro   la   peste  suina  africana  in  Sardegna,  previste
dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, ha prodotto
risultati  positivi  per l'eradicazione della malattia sul territorio
regionale  tali  da,  nel  corso dell'anno 2006, non aver riscontrato
nessun nuovo focolaio di peste suina africana;
  Considerato che la Commissione europea con decisione 2006/875/CE ha
approvato  il  piano  di  controllo  e sorveglianza della peste suina
africana presentato dall'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2007 al
31 dicembre 2007;
  Considerato  che  il 21 febbraio 2007 scade il termine di validita'
dell'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006;
  Ritenuto   pertanto   necessario   e   urgente  prorogare  fino  al
31 dicembre   2009   il   termine   del   21 febbraio  2007  previsto
dall'ordinanza   del  Ministro  della  salute  23 gennaio  2006,  per
continuare  ad  applicare  le misure ivi contenute di lotta contro le
pesti suine nella Regione Sardegna e garantire quindi la salvaguardia
dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione nonche'
di quello nazionale e comunitario;
  Acquisito  il  parere  conforme espresso in proposito dal centro di
referenza  per  le  pesti  suine  presso  l'Istituto  zooprofilattico
dell'Umbria e delle Marche;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  21 febbraio 2007, previsto dall'ordinanza del
Ministro  della  salute  23 gennaio 2006, e' prorogato al 31 dicembre
2009.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252