IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 ottobre 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva deltametrina o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 28 marzo 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva deltametrina in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva deltametrina elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.