L'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992,  n.  81,  da  applicarsi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 65,
comma 4,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (assegno al nucleo
familiare  numeroso)  e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151  (assegno  di  maternita)  e'  pari  al 2,0 per cento.
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2007).
    Pertanto:
      a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65,  comma 4,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e successive
modifiche  e  integrazioni,  da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2007, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 122,80;
per  le  domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della  situazione  economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari
composti  da  cinque componenti e' pari a Euro 22.105,12. (Per nuclei
familiari   con   diversa  composizione  il  requisito  economico  e'
riparametrato  sulla  base  della  scala  di equivalenza prevista dal
decreto  legislativo  n.  109/98  -  rif.  comma l, art. 65, legge n.
448/1998);
      b) l'assegno  mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno  2007,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a  Euro 294,52;  per  le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore  della situazione economica, con riferimento a nuclei
familiari composti da tre componenti, e' pari a Euro 30.701,58.