IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11; Vista la delibera del Senato accademico del 25 ottobre 2006 con cui e' stata approvata la modifica all'art. 23, comma 6 dello Statuto; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 463 del 1° febbraio 2007 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopracitata modifica; Decreta: Art. 1. Il comma 6 dell'art. 23 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato: «Art. 23 (Rettore). 6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. L'elettorato attivo spetta: - a tutti i professori di ruolo; - a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari dei ruolo ad esaurimento; - ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli Studenti; - al personale tecnico-amministrativo e dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i cui voti sono computati nella misura del 12,50% di quelli validamente espressi arrotondata per eccesso. Per l'elezione del rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.».