IL RETTORE
  Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con
decreto   rettorale   n.  7772  del  22 ottobre  1996,  e  successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11;
  Vista la delibera del Senato accademico del 25 ottobre 2006 con cui
e' stata approvata la modifica all'art. 23, comma 6 dello Statuto;
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n. 463 del 1° febbraio 2007 con cui il Ministero ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare in merito alla sopracitata modifica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  comma 6 dell'art. 23 dello Statuto dell'Universita' degli studi
di Bari e' cosi' modificato:
«Art. 23 (Rettore).
  6.  Il  Rettore  viene  eletto  fra  i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno.
  L'elettorato attivo spetta:
    - a tutti i professori di ruolo;
    - a  tutti  i ricercatori e agli assistenti ordinari dei ruolo ad
esaurimento;
    - ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli
Studenti;
    - al  personale  tecnico-amministrativo e dirigente, con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  i cui voti sono computati nella
misura  del  12,50%  di  quelli  validamente espressi arrotondata per
eccesso.
  Per l'elezione del rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei
votanti  nelle  prime  tre votazioni; in caso di mancata elezione, si
procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due candidati che
nell'ultima  votazione  hanno  riportato  il  maggior numero di voti.
Risulta  eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e,
in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.
  Il rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre
anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.».