IL DIRETTORE GENERALE
                         per la navigazione
                ed il trasporto marittimo ed interno
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17 luglio  2006, n. 233, istitutivo del
Ministero  dei  trasporti  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006);
  Vista  la  Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme
relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della
Guardia  (Standards  of  Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers),  nella versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio
1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;
  Visto  il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la
tenuta  della  guardia  adottato  dalla  conferenza delle Parti della
Convenzione  STCW  con  la  risoluzione n. 2 del 1995, nella versione
aggiornata;
  Viste,  in  particolare,  le seguenti Regole e Sezioni dei predetti
Convenzione  STCW  78,  nella  versione  aggiornata e Codice STCW 95,
nella  versione aggiornata: Regola I/8 e Sezione A-I/8, Regola I/12 e
Sezione  A-I/12,  Regola  I/6  e Sezione A-I/6, Regola VI/1 e Sezione
A-VI/1;  Regola  VI/3  e Sezione A-VI/3; Regole II/1 e II/3 e Sezioni
A-II/1  e  A-II/3; Regola II/2 e Sezione A-II/2; Regola V/1 e Sezioni
A-V/1 e B-V/1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324  attuativo  delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai
requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale supplemento ordinario n. 187 del 13 agosto 2001),
come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica del
2 maggio  2006,  n.  246  recante  il regolamento di attuazione delle
direttive  n. 2003/103/CE e n. 2005/23/CE che modificano la direttiva
n.  2001/25/CE  concernente  i  requisiti minimi di formazione per la
gente  di  mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 agosto 2006, n. 185);
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 ottobre  2000 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 23 ottobre 2000, n.
248),  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  22 dicembre 2000
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del
30 gennaio  2001,  n.  24)  concernente  i  requisiti,  limiti  delle
abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
  Visto  il decreto direttoriale 19 giugno 2001, istitutivo del Corso
di   sicurezza   personale   e   responsabilita'  sociali -  P.S.S.R.
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n.
173, del 27 luglio 2001);
  Visto  il  decreto ministeriale 6 aprile 1987, istitutivo del Corso
di  sopravvivenza e salvataggio, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  n.  113,  del  18 maggio  1987),  come
modificato  dal  decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre
2001);
  Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 1987, istitutivo del Corso
antincendio  di base e avanzato, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 113 del 18 maggio 1987) come modificato
dal  decreto  direttoriale 17 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265, del 14 novembre 2001);
  Visto  il  decreto  direttoriale 7 agosto 2001 concernente il Corso
Radar  osservatore normale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 211, dell'11 settembre 2001);
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  7 agosto 2001 concernente il
Corso  di  addestramento  all'uso  dei  sistemi radar ad elaborazione
automatica  dei  dati  - A.R.P.A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);
  Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del Corso di
addestramento   radar   A.R.P.A.   -  Bridge  Teamwork  -  ricerca  e
salvataggio  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 212, del 12 settembre 2001);
  Visto  il  decreto direttoriale 7 agosto 2001, istitutivo del Corso
di  familiarizzazione  alle  tecniche  di sicurezza per navi cisterna
adibite  al  trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del
Corso  di  sicurezza  per  navi petroliere (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 1991, n. 202) ed il
decreto  ministeriale  31 ottobre  1991  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 1992), come
modificato  dal  decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre
2001);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del
Corso  di  sicurezza  per  navi  cisterne adibite al trasporto di gas
liquefatti  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  n.  202  del  29 agosto  1991) come modificato dal decreto
direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 210 del 10 settembre 2001);
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 1991, istituivo del Corso
di  sicurezza  per  navi  cisterne  adibite  al trasporto di prodotti
chimici   (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  202, del 29 agosto 1991) ed il decreto ministeriale del
31 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  286,  del  6 dicembre 1991) come modificato dal decreto
direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);
  Vista  la  direttiva  della  Funzione  pubblica  del  2 luglio 2002
concernente le Linee guida per le ispezioni;
  Considerata   la   necessita'  di  standardizzare,  semplificare  e
velocizzare   le  procedure  finalizzate  al  riconoscimento  per  lo
svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Procedura  per  il  riconoscimento  d'idoneita'  allo svolgimento dei
          corsi di addestramento per il personale marittimo
  1.  Il  riconoscimento  d'idoneita'  allo  svolgimento dei corsi di
addestramento  per  il  personale  marittimo  e'  rilasciato ad enti,
istituti,  societa'  od  altri  soggetti  giuridici  che  ne facciano
richiesta  e  che  risultino  in  possesso dei requisiti previsti dai
decreti istitutivi dei corsi di addestramento indicati in premessa.