IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006); Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della Guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739; Visto il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata; Viste, in particolare, le seguenti Regole e Sezioni dei predetti Convenzione STCW 78, nella versione aggiornata e Codice STCW 95, nella versione aggiornata: Regola I/8 e Sezione A-I/8, Regola I/12 e Sezione A-I/12, Regola I/6 e Sezione A-I/6, Regola VI/1 e Sezione A-VI/1; Regola VI/3 e Sezione A-VI/3; Regole II/1 e II/3 e Sezioni A-II/1 e A-II/3; Regola II/2 e Sezione A-II/2; Regola V/1 e Sezioni A-V/1 e B-V/1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 attuativo delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 187 del 13 agosto 2001), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2006, n. 246 recante il regolamento di attuazione delle direttive n. 2003/103/CE e n. 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2006, n. 185); Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 ottobre 2000, n. 248), come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2001, n. 24) concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare; Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, istitutivo del Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali - P.S.S.R. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173, del 27 luglio 2001); Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, istitutivo del Corso di sopravvivenza e salvataggio, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113, del 18 maggio 1987), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001); Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, istitutivo del Corso antincendio di base e avanzato, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 113 del 18 maggio 1987) come modificato dal decreto direttoriale 17 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265, del 14 novembre 2001); Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 concernente il Corso Radar osservatore normale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211, dell'11 settembre 2001); Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2001 concernente il Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001); Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del Corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212, del 12 settembre 2001); Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, istitutivo del Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001); Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi petroliere (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 1991, n. 202) ed il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001); Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 202 del 29 agosto 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 210 del 10 settembre 2001); Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, istituivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202, del 29 agosto 1991) ed il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286, del 6 dicembre 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001); Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le Linee guida per le ispezioni; Considerata la necessita' di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure finalizzate al riconoscimento per lo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo; Decreta: Art. 1. Procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo 1. Il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo e' rilasciato ad enti, istituti, societa' od altri soggetti giuridici che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di addestramento indicati in premessa.