IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 48 commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dal comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Considerato che ai sensi del comma 296 dell'articolo unico della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, occorre disciplinare le modalita' di versamento delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione di quanto previsto con il citato comma 295; Decreta: Art. 1. Le risorse di cui al comma 8, lettera b), dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su un apposito conto corrente intestato alla medesima.