IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  48  commi 10,  10-bis  e  10-ter  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come  modificato  dal  comma 295
dell'articolo   unico  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006);
  Considerato  che  ai  sensi del comma 296 dell'articolo unico della
predetta  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, occorre disciplinare le
modalita'   di   versamento   delle   risorse  finanziarie  destinate
all'Agenzia  italiana  del  farmaco, in attuazione di quanto previsto
con il citato comma 295;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  di  cui  al  comma 8,  lettera b),  dell'art.  48  del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti dalla
maggiorazione  del  20  per  cento  delle  tariffe di cui all'art. 5,
comma 12,   della  legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  e  successive
modificazioni,  che  ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  devono  essere  versate  su un
apposito conto corrente intestato alla medesima.