IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in
materia  di  trasporti  locali  aerei  e ferroviari» che prevede, tra
l'altro,  l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali
ed internazionali;
  Vista   la   legge   21  dicembre  1996,  n.  665,  concernente  la
trasformazione  dell'Azienda  autonoma  di  assistenza al volo per il
traffico  aereo  generale  in  ente  di  diritto  pubblico  economico
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (Enav);
  Visto  l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che
dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  5 maggio 1989, n. 160,
costituisce una tarifta;
  Vista  la  legge  20 dicembre  1995, n. 575, concernente l'adesione
della    Repubblica    italiana   alla   convenzione   internazionale
(Eurocontrol)  firmata  a  Bruxelles  il 13 dicembre 1960, e gli atti
internazionali successivi;
  Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre
1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro
n.  01,  foglio  n.  144,  inerente  all'accordo con l'Organizzazione
europea  per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo
scopo  di  affidare  alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo,
l'imputazione  e  la  riscossione delle tariffe di terminale previste
dalla legislazione nazionale;
  Visto  l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998,
che  prevede  che  la  tariffa  di  terminale  sia applicata in unica
soluzione   ai  voli  nazionali  ed  internazionali  in  partenza  da
aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge
4 marzo  1989,  n.  77,  convertito  nella legge n. 160/1989, occorre
determinare  il  coefficiente  unitario  di  tassazione di terminale,
dividendo  il  costo  che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora
Enav S.p.A.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi
di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si
sviluppa   singolarmente  un  traffico  in  unita'  di  servizio  non
inferiore all'1,5%, del totale delle unita' di servizio fornite dalla
Societa'  sull'intera  rete  aeroportuale, per il numero totale delle
unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge
4 marzo  1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere
assicurata  la  copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza
di terminale;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge
n.  77/1989,  convertito  nella  legge  n.  160/1989, per i soli voli
nazionali,  la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del
50%;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive
modificazioni;
  Vista   la   delibera   n.   154/COM,   adottata   dal  Commissario
dell'E.N.A.V.  nella  seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente
nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni
dal 1° gennaio 2001;
  Vista   la  legge  9 novembre  2004,  n.  265  di  conversione  del
decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti
nel   settore   dell'aviazione   civile.   Delega   del  Governo  per
l'emanazione  di  disposizioni  correttive  ed integrative del codice
della navigazione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2005, n. 96 di revisione
della  parte  aeronautica  del  Codice  della  navigazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;
  Visto  il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Considerato  che  per  l'anno  2005,  in base ai dati forniti dalla
Societa' il costo complessivo dei servizi di terminale e' previsto in
Euro 105.809.000,00;
  Considerato  che  il numero complessivo delle unita' di servizio di
terminale,  previste  dall'Enav  S.p.a. per l'anno 2005, e' pari a n.
35.643.366;
  Visto  il  foglio PC/94990 dell'Enav S.p.a. datato 9 novembre 2004,
con il quale la Societa' ha inviato l'elaborazione delle tariffe Enav
per  l'anno  2005  dalla  quale  risulta, tra l'altro, una tariffa di
terminale pari ad Euro 2,97, invariata rispetto alla tariffa relativa
al 2004;
  Vista  la comunicazione del 15 novembre 2004, cfr. n. PC/96960, con
la  quale  la  Societa'  ha  trasmesso  la  versione definitiva delle
tariffe  in  rotta  ed  in  terminale  per il 2005, aggiornate con la
modifica dei costi di competenza EUROCONTROL;
  Vista  la  successiva  lettera  dell'Enav  S.p.a. PC/5005981 datata
27 dicembre 2004 con cui la Societa', in riscontro alla nota prot. n.
3978  del  2 dicembre 2004, ha inviato, ad integrazione, la relazione
tecnica relativa alle tariffe 2005;
  Sentito  il Ministero della difesa che, con foglio prot. n. 8/14067
del  24 marzo  2005, ha espresso parere di concordanza in merito alla
tariffa in rassegna, richiedendo, nel contempo, chiarimenti;
  Vista  la  successiva nota prot. n. 8/38979 del 27 luglio 2005, con
cui  il  Ministero della difesa ha preso atto dei chiarimenti forniti
dall'Enav con nota n. SC/D/68955 del 5 maggio 2005;
  Preso  atto  che il N.A.R.S., nella seduta del 5 dicembre 2005, con
parere n. 6/05 ha espresso, con raccomandazione, parere favorevole in
merito  alla  determinazione della tariffa CTT proposta, pari ad Euro
2,97 precisando che, dai riscontri effettuati in base al Contratto di
programma  Enav  2004-2006,  in  corso  di formaliz-zazione, emergono
valori  leggermente  diversi  per  i  costi operativi e di personale,
incluso   IRAP,  ammessi  all'anno  di  partenza,  imputabili  ad  un
arrotondamento  applicato  dall'Enav  che non influiscono sul livello
della tariffa in argomento;
  Viste  altresi', le note prot. n. 13663 e n. 0004812 con le quali i
Dipartimenti  del  Tesoro - Direzione VII e della Ragioneria generale
dello  Stato  -  I.G.F. - Ufficio VII hanno comunicato, per quanto di
competenza, di non avere osservazioni contrarie al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale
(C.T.T.)  applicato  nell'anno  2005,  per i servizi di assistenza in
terminale   ai   voli  internazionali,  nella  misura  di  Euro 2,97,
commisurata  al 100% del costo sostenuto dalla Societa' per tale tipo
di traffico.