Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»,
registrata  con  reg.  (CE)  n.  2036  del 17 ottobre 2001 presentata
dall'Associazione per la valorizzazione del pane tipico ferrarese con
sede  in  Ferrara,  via  Baruffali, 18, soggetto che aveva presentato
istanza di riconoscimento della IGP in argomento;
    Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione della I.G.P. «Coppia Ferrarese», individua in maniera piu'
precisa  ed  esplicita  le  materie  prime necessarie alla produzione
della I.G.P. «Coppia Ferrarese»;
    Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le
caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente
geografico;
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del reg. (CEE) n. 510/2006
prevede  la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle  denominazioni
registrate;
      il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
visto  il  parere  favorevole  espresso dalla regione Emilia Romagna,
ritiene  di  dover  procedere  alla pubblicazione delle modifiche del
disciplinare di produzione della IGP «Coppia Ferrarese».
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate  al  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche  di  sviluppo  -  Direzione  generale  per  la qualita' dei
prodotti  agroalimentari  -  QPA  III, via XX settembre n. 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da  parte  del  predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della
suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Proposta di modifica del Disciplinare di produzione della Indicazione
               Geografica Protetta «Coppia Ferrarese»
                               Art. 1.
    L'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» e' riservata
al  pane  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.