IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  17,  comma 1  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del
regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
    Visti  i  regolamenti  (CE)  con i quali sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione  nei  relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Vista   la   richiesta  presentata  in  data  12 marzo  2007  dal
Laboratorio  chimico  merceologico della Calabria - Calab, ubicato in
Montalto   Uffugo   (Cosenza),   via   Pianette,  volta  ad  ottenere
l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale,
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il  Laboratorio  chimico merceologico della Calabria - Calab, ubicato
in  Montalto  Uffugo (Cosenza), via Pianette, per l'intero territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo, aventi valore ufficiale.
    Le  prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
    Il responsabile del laboratorio e' il prof. Francesco Menichini.
    L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al 31 ottobre 2010 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
    La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre
mesi prima della scadenza.
    Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 15 marzo 2007

                                      Il direttore generale: La Torre