IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 239
dell'11 ottobre  2004, relativo alla protezione transitoria accordata
a livello nazionale alla denominazione Pane di Matera, trasmessa alla
Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica
protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali    l'autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione  dall'Associazione  per  la  promozione  e
valorizzazione   del   Pane  di  Matera,  con  sede  in  Matera,  via
XX settembre  n.  25,  con  la quale veniva indicato, quale organismo
privato  per  svolgere  attivita'  di  controllo  sul prodotto di che
trattasi,   l'Istituto   Is.Me.Cert.   -   Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare,  con  sede  in Napoli, via G. Porzio,
Centro direzionale isola G/1;
  Considerato  che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare,  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo
puntuale  il piano di controllo predisposto per la denominazione Pane
di  Matera,  allo  schema  tipo  e di possedere la struttura idonea a
garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare,  con  sede  in Napoli, via G. Porzio,
Centro direzionale isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di  controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006    per   la   denominazione   Pane   di   Matera,   protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2004.