IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  in  materia  di  rivalutazione  della retribuzione di
riferimento  per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28 febbraio  1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone  peraltro  che essa possa avere luogo solo in presenza di una
variazione  non  inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste  le  suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 2000 al
2002;
  Visto  che tali retribuzioni sono variate per effetto del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio  sanitario  nazionale,  in misura pari a 10,44 per cento per
gli anni 2000 al 2002;
  Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio  sanitario  nazionale,  in misura pari a 11,01 per cento per
gli anni 2002 al 2004;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 gennaio  2005,  concernente la
rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e delle sostanze
radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 settembre  2005 concernente la
rivalutazioni  delle  prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici  colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
dal 1° luglio 2005;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
414 del 30 ottobre 2006;
  Visto che si e' verificata la variazione minima non inferiore al 10
per  cento prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e  vi  e',  quindi,  la  necessita' di provvedere alla determinazione
della  misura  della  retribuzione  annua  dei  medici  suddetti,  da
assumersi  a base della liquidazione delle prestazioni economiche con
decorrenza rispettivamente 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2005;
  Considerata la necessita' di provvedere alla rideterminazione delle
medesime  retribuzioni  annue per gli anni 2004 e 2006 applicando gli
indici ISTAT;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno
2002, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari a 2,5;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno
2004, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari 1,7;
  Considerato  che per l'anno 2005 non si e' verificata la variazione
retributiva  minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista  la  Conferenza  dei servizi tenuta in data 13 dicembre 2006,
ove  e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministero  della  salute per l'adozione del presente
provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni  economiche  a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, sono le seguenti:
    dal 1° gennaio 2003 euro 45.293,32;
    dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65;
    dal 1° gennaio 2005 euro 50.280,11;
    dal 1° luglio 2006 euro 5l.134,87.