IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
  Vista  la  direttiva  n.  96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  19 dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per il
mercato  interno  dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva n.
96/92/CE)  ed  in  particolare  l'art.  24,  che  prevede  un  regime
transitorio  per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione,
definiti  dalle  imprese  del  settore  dell'energia  elettrica prima
dell'entrata  in  vigore  della  direttiva,  che  possono  non essere
onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva  n.  96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico;
  Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche
al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il
decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge
17 aprile  2003,  n.  83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  108  del  12 maggio  2003  (di  seguito: la legge n.
83/2003),  recante  disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del    sistema   elettrico   e   di   realizzazione,   potenziamento,
utilizzazione  e ambientalizzazione di impianti termoelettrici, ed in
particolare:
    l'art. 1 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a
decorrere dal 1° gennaio 2004;
    l'art.  2,  comma 2,  secondo  cui  il  Ministro  delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con uno
o  piu'  decreti, determina le partite economiche relative agli oneri
di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale
26 gennaio   2000,  e  successive  modificazioni,  maturati  fino  al
31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del
rimborso  di  tali  partite economiche e della copertura del relativo
fabbisogno,  ferme  restando  le  modalita'  di  calcolo  vigenti non
incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, 6 agosto
2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189
del  13 agosto  2004  (di  seguito:  il decreto ministeriale 6 agosto
2004),  recante determinazione dei costi non recuperabili del settore
dell'energia  elettrica,  con  riferimento alle societa' Enel S.p.a.,
Enel  Produzione  S.p.a.,  Enel  Green  Power  S.p.a.,  Endesa Italia
S.p.a., Edipower S.p.a. e Tirreno Power S.p.a.;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2004) 4333fin del
1° dicembre  2004  concernente la dichiarazione di compatibilita' con
il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non
recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, 22 giugno
2005,  recante  modalita'  di  rimborso  e  di copertura di costi non
recuperabili,  relativi  al settore dell'energia elettrica, a seguito
dell'attuazione   della  direttiva  europea  96/92/CE,  con  cui,  in
particolare, e' previsto il riconoscimento degli interessi maturati a
partire  dal  1° gennaio  2006  sugli  importi  non  liquidati  degli
allegati  A e B del decreto 6 agosto 2004, in base al tasso euribor a
tre  mesi,  calcolato  come  media  delle  quotazioni giornaliere del
trimestre  precedente,  incrementato  di  25  punti  base  in ragione
d'anno,  con  capitalizzazione  trimestrale  degli interessi, nonche'
l'applicazione   dello   stesso   tasso  di  interesse  alle  partite
economiche  dell'allegato  C  del decreto ministeriale 6 agosto 2004,
ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora
non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   28 dicembre   2000,  n.  238/00,  che  definisce  la  copertura
dell'importo  destinata  al  rimborso  dei costi non recuperabili nel
settore  elettrico mediante una componente tariffaria, componente A6,
che   alimenta   il   «Conto   per  la  reintegrazione  alle  imprese
produttrici-distributrici  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita' di
produzione  di energia elettrica nella transizione», istituito presso
la Cassa Conguaglio;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica
12 luglio  2005,  n.  144/05,  che ha fornito disposizioni alla Cassa
Conguaglio  per  il  settore  elettrico  per l'attuazione del decreto
23 giugno  2005, relativamente ai pagamenti fino al secondo trimestre
2006;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  e  il gas
28 giugno  2006,  n. 132/06, recante l'aggiornamento per il trimestre
luglio-settembre   2006  di  componenti  e  parametri  della  tariffa
elettrica,   disposizioni   alla  Cassa  Conguaglio  per  il  settore
elettrico   e   modificazioni   dell'allegato  A  alla  deliberazione
30 gennaio  2004,  n. 5/04, ed in particolare l'art. 3 che impartisce
disposizioni  alla  Cassa  Conguaglio per il settore elettrico per le
ulteriori  erogazioni  delle partite economiche riferite ai costi non
recuperabili   del   settore   elettrico  e  introduce  strumenti  di
flessibilita'  nella  gestione  dei  conti a copertura degli oneri di
sistema  elettrico, con la possibilita' di ricorrere ad anticipazioni
temporanee anche dai conti del settore gas, al fine di minimizzare la
maturazione degli interessi per tardato pagamento;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  e  il gas
27 settembre   2006,   n.  207/06,  recante  l'aggiornamento  per  il
trimestre ottobre-dicembre  2006  di  componenti  e  parametri  della
tariffa  elettrica e, in particolare, l'art. 3 che detta disposizioni
alla  Cassa  Conguaglio per il settore elettrico ai fini del rimborso
delle  partite  economiche  di  cui  agli  allegati A e B del decreto
6 agosto 2004;
  Viste  le  lettere  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del
7 luglio  2006  alle societa' ENEL S.p.a., prot. 11928, Endesa Italia
S.p.a.,  prot. 0011929, e Tirreno Power S.p.a., prot. 11930, soggetti
destinatari  delle  erogazioni  in parola, con le quali alle societa'
stesse   e'   stata   prospettata   la  possibilita'  di  ridurre  il
riconoscimento  degli  interessi sui costi non recuperabili afferenti
al  settore elettrico, in considerazione del nuovo quadro regolatorio
introdotto dalle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas n. 132/06 e n. 207/06, e tenuto conto dell'esigenza di non
accrescere gli oneri di sistemi che gravano sulle tariffe elettriche;
  Visti  i  riscontri forniti dalle societa' interpellate, con cui e'
stata   comunicata  la  disponibilita'  di  rivedere  il  sistema  di
riconoscimento  degli  interessi, confermata con lettere del 7 agosto
2006 e del 13 settembre 2006;
  Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del
17 novembre   2006,   n.   255/06,  con  riferimento  alle  modifiche
concernenti   le  modalita'  di  rimborso  delle  partite  economiche
relative  ai  costi  non  recuperabili del settore elettrico ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con la
legge n. 83/2003;
  Considerata  l'esigenza  di  contenere  gli  oneri  di  sistema che
gravano  sulle  tariffe  dell'energia  elettrica,  anche a fronte dei
costi elevati delle materie prime energetiche;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  ridurre,  per  tali  esigenze,  gli
interessi  da  riconoscere  per ritardato pagamento sugli importi non
ancora  liquidati  dei  costi non recuperabili del settore elettrico,
ponendo il tasso di interesse pari al tasso euribor a tre mesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Disposizioni sulle modalita' di rimborso
                     dei costi non recuperabili
  1.  Il  tasso  di interesse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 22 giugno 2005, e' posto pari al tasso
euribor a tre mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere
del trimestre precedente.
  2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
    Roma, 7 marzo 2007
                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa