Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3 del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione,  che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono visibili tra i segni (( )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
              Interventi di cooperazione allo sviluppo
  1.   Per   la   realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in
Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento
delle  condizioni  di  vita  della  popolazione,  e' autorizzata, per
l'anno  2007,  ((  la  spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan, ))
euro  30.000.000  per il  Libano  ed  euro 5.500.000 per il Sudan, ad
integrazione  degli  stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n.  49,  come  determinati  nella  tabella C - Ministero degli affari
esteri  - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono
finalizzati  alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro,
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu'
deboli  della  popolazione.  (( Le somme di cui al presente comma non
impegnate  nell'esercizio  di  competenza  possono  essere  impegnate
nell'esercizio successivo. ))
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero  degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita'
e  urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita' generale dello
Stato.
  3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza (( o specifiche attivita' )) anche ad enti e
organismi   specializzati,   nonche'   a   stipulare   contratti   di
collaborazione  coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita',
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( Gli incarichi e i contratti di cui
al  presente  comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con
persone  aventi  nazionalita'  dei  Paesi  in  cui  si  svolgono  gli
interventi  di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  di nazionalita'
italiana,  di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione
che  il  Ministero  degli  affari esteri abbia escluso che localmente
esistono le professionalita' richieste. ))
  4.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  comma 1  si applicano l'articolo 2, comma 2,
l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del
decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  5.   E'  autorizzata,  fino  al dicembre  2007,  la  spesa  di euro
10.000.000  per  il  contributo  italiano  all'Unione Africana per la
istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.
  6.  E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800
per  l'organizzazione  della  Conferenza  di  Roma sulla giustizia in
Afghanistan.
  6-bis.     ((     Ai    fini    dell'organizzazione,    nell'ambito
dell'Organizzazione    delle    Nazioni   Unite,   della   Conferenza
internazionale   di  pace  per  l'Afghanistan  proposta  dal  Governo
italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. ))
  6-ter.  ((  In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita'
e'  autorizzata,  per  l'anno  2007,  la  spesa  di  euro  50.000 per
l'organizzazione  a  Roma di un Conferenza per le pari opportunita' a
difesa  dei  diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in
cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. ))
  7.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o
acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia, anche in deroga alle
disposizioni  di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di  necessita'  e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano  alle  missioni  internazionali  per  la  pace  di cui al
presente  decreto,  entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro
7.100.000  in  Afghanistan,  euro  1.000.000  in  Kosovo, euro 72.000
in Bosnia-Erzegovina.
  8.  Per  contribuire  alle  operazioni  di  bonifica del territorio
libanese,  e'  autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000
per  la  cessione  a  titolo  gratuito  alle Forze armate libanesi di
rilevatori di ordigni esplosivi.
  8-bis. (( Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di  euro  100.000  e'  destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione  della  popolazione  libanese  in  relazione  al  pericolo
rappresentato   dal   munizionamento   inesploso,   con   particolare
riferimento  al  sub-munizionamento  anti-persona disperso da bombe a
grappolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo», e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
              - La   legge   27 dicembre   2006,   n.   296,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. La tabella C prevede
          gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria.
              - La   legge   23 dicembre   2005,   n.   266,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 2005. Si riporta il testo
          dell'art. 1, commi 9, 56 e 57:
              «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
          incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
          all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni esclusi le universita', gli enti di ricerca e
          gli  organismi  equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
          nell'anno 2004.»;
              «56.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          retribuzioni   o   altre   utilita'   comunque  denominate,
          corrisposti  per  incarichi  di  consulenza  da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  sono  automaticamente  ridotte  del  10 per
          cento  rispetto  agli  importi  risultanti  alla  data  del
          30 settembre 2005.»;
              «57.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e  per  un  periodo  di tre anni, ciascuna
          pubblica  amministrazione  di  cui  al  comma 56  non  puo'
          stipulare  contratti  di  consulenza che nel loro complesso
          siano  di  importo  superiore rispetto all'ammontare totale
          dei   contratti   in  essere  al  30 settembre  2005,  come
          automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».
              - Il  decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003, n. 219,
          recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della popolazione
          irachena»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 191
          del  19 agosto  2003. Si riporta il testo degli articoli 2,
          comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4, commi 1, 2 e 3-bis:
              «Art.   2   (Organizzazione   della   missione).  -  1.
          (omissis).
              2.  Al  personale  inviato  in  missione in Iraq per le
          finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
          l'indennita'  di missione prevista dal decreto ministeriale
          13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
          con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
          nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
              «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
              2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
          lettera b),  e  comma 5,  della  legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
              3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.  7,  comma 2,  lettera d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
          9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
          modificazioni.
              4. (Omissis).
              5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
              «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
          (Omissis).
              2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di   cui  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.
              3. (Omissis).
              3-bis.  Il  Ministro  degli affari esteri identifica le
          misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
          non  governative  che  intendano  operare  in Iraq per fini
          umanitari.».