IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza; Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta; Visto l'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato decreto n. 633 del 1972, che stabilisce l'applicazione del meccanismo del reverse-charge, previsto dal quinto comma del medesimo articolo, alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuta la necessita' di determinare, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, in sede di prima applicazione, una categoria di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria 1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, dall'anno d'imposta 2007, ai soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.