IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile, che prevede lo
scioglimento,  per  atto dell'autorita', delle societa' cooperative e
dei loro consorzi;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relativo alle
norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;
  Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n.
03A09327 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale e'
stato  rideterminato  l'importo  minimo di bilancio per la nomina del
commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' delle
societa' cooperative;
  Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n.
03A09326 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale e'
stato determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento
d'ufficio delle societa' cooperative;
  Ritenuto  necessario  adeguare  il  limite di cui al citato decreto
ministeriale   17 luglio   2003,   in  considerazione  della  recente
evoluzione  legislativa in materia fallimentare, nonche' in relazione
ad  obiettivi  di  efficienza,  efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa  e  di semplificazione dei procedimenti amministrativi
inerenti  i  provvedimenti  sanzionatori nei confronti delle societa'
cooperative e dei loro consorzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data del presente decreto, non si procede alla
nomina  del  commissario  liquidatore nelle procedure di scioglimento
per  atto d'autorita' delle societa' cooperative e dei loro consorzi,
disposte  ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies del codice civile,
laddove  il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da
poste  di  natura  mobiliare,  dell'ultimo  bilancio  approvato dagli
organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00.