IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  eleva  al  10  per  cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29 settembre  1997,  n.  328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanti misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito  con  modificazione  dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che
fissa  l'ammontare  dell'imposta  di consumo, dovuta per le sigarette
vendute  ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe
di   prezzo   piu'  richiesta,  nella  misura  del  cento  per  cento
dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta
legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Visto  il  decreto  direttoriale  15 ottobre  2004  che  ha elevato
l'aliquota  di  base  della  tassazione delle sigarette, prevista dal
comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, al 58,5%;
  Visto   il   decreto  direttoriale  27 settembre  2006,  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
  Visto l'art. 1, comma 550 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
stabilisce  la  rideterminazione  delle  tabelle  di ripartizione dei
prezzi  di  vendita  al pubblico delle sigarette con riferimento alle
sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta in base ai dati
rilevati trimestralmente;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato nel primo trimestre dell'anno 2007,
per  le  sigarette,  la  classe di prezzo piu' richiesta e' risultata
essere  quella  di  Euro  170,00 per chilogrammo convenzionale e che,
pertanto,  su  tale  classe  di  prezzo si applica l'aliquota di base
prevista  dal  citato  art.  28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331  convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella
misura  del  58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale
15 ottobre 2004;
  Considerato  che,  per  le  sigarette il cui prezzo e' superiore ad
Euro  170,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in
base  ai  due  elementi,  fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6
della  citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari
al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle
sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito  sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al  pubblico  e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base,
diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di vendita al pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli 9  della legge
7 marzo  1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n.   168,   convertito   nella  legge  30 luglio  2004,  n.  191,  la
ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al
pubblico  delle  sigarette  e' fissata, con decorrenza 2 aprile 2007,
secondo quanto riportato nella tabella allegato A.
  Detta  tabella  sostituisce quella allegata al decreto direttoriale
27 settembre 2006.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 2 aprile 2007.
    Roma, 29 marzo 2007
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2007
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 33