IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno
1995,  pubblicata nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145
del  23 giugno  1995,  concernente  «Aspetti  applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto  dirigenziale  2 maggio  1974  successivamente
modificato con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il
quale  e'  stato  registrato  al  n.  1545  il prodotto fitosanitario
denominato  «Manocupryl»,  a nome dell'impresa Sepran S.a.s. con sede
legale  in  Isola  Vicentina  (Vicenza),  via  Brenta, 20 - Z.I. sud,
contenente le sostanze attive maneb e rame metallo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva  2005/72/CE del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di
alcune   sostanze  attive  nell'allegato I  del  decreto  legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, tra le quali e' compresa la sostanza attiva
maneb;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  commi 2 e 3, del citato decreto
ministeriale  7 marzo  2006  che  indica il 30 giugno 2006 quale data
ultima  per  l'adeguamento  dei  prodotti  fitosanitari contenenti la
sostanza attiva maneb;
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  15 giugno  2006  con la quale
l'impresa  Sepran S.a.s. ha richiesto la modifica di composizione del
prodotto   fitosanitario  di  cui  trattasi  con  sostituzione  della
sostanza attiva maneb;
  Rilevato  che  l'esame della modifica di composizione e' tuttora in
corso;
  Considerato  che il prodotto fitosanitario «Manocupryl» attualmente
non  e' conforme alle condizioni fissate per la sostanza attiva maneb
dal   citato   decreto  7 marzo  2006  e  che  pertanto  il  prodotto
fitosanitario  non  puo'  essere mantenuto in commercio con l'attuale
composizione;
  Considerato  altresi'  che per i prodotti fitosanitari non conformi
alle  condizioni  fissate  per  la  sostanza  attiva maneb, era stato
indicato  un  periodo  per  la  commercializzazione e l'utilizzazione
delle  scorte giacenti in commercio fino al 28 febbraio 2007 ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del citato decreto 7 marzo 2007;
  Ritenuto    di    conseguenza   di   procedere   alla   sospensione
dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del  prodotto
fitosanitario  Manocupryl,  senza  concedere  alcun  periodo  per  lo
smaltimento  delle  scorte,  in attesa della conclusione dell'iter di
modifica  di  composizione che prevede la sostituzione della sostanza
attiva maneb;
                              Decreta:
  1. A   decorrere   dalla  data  del  presente  decreto  e'  sospesa
l'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  del
prodotto  fitosanitario  denominato MANOCUPRYL, registrato al n. 1545
con decreto dirigenziale 2 maggio 1974 successivamente modificato con
decreti  di  cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, a nome dell'impresa
Sepran  S.a.s.,  con  sede  legale  in Isola Vicentina (Vicenza), via
Brenta,  20  -  Z.I.  sud,  in  attesa della conclusione dell'iter di
modifica di composizione.
  2. Non  e' consentito alcun periodo per lo smaltimento delle scorte
giacenti sul mercato.
  3. L'impresa     titolare    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario  «Manocupryl»  e'  tenuta  ad  adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e gli utilizzatori del prodotto
fitosanitario  medesimo  dell'avvenuta  sospensione  in  attesa della
modifica di composizione.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2007
                                      Il direttore generale: Borrello