IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente; Visto che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche al certificato di abilitazione professionale di tipo KB; Decreta: Art. 1. Cumulo del punteggio 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni si applica alla carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia. 2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di cose. 3. Il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB. 4. L'applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada alla carta di qualificazione del conducente decorre dopo dodici mesi dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.