IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per i trasporti terrestri
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del  15 luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
  Visto  l'art.  23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
che  estende  la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada
«Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente;
  Visto  che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende
la  disciplina  dell'art.  126-bis del codice della strada «Patente a
punti» anche al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Cumulo del punteggio
  1.  La  disciplina  sanzionatoria  prevista  dall'art.  126-bis del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
modificazioni  si  applica alla carta di qualificazione di conducenti
residenti in Italia.
  2.  Il  punteggio  attribuito alla carta di qualificazione ai sensi
dell'art.  2, comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e
dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si
cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare
di  carta  di  qualificazione valida per il trasporto di persone e di
carta  di  qualificazione  del  conducente valida per il trasporto di
cose.
  3.  Il  punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente
sia  contemporaneamente  titolare  di  carta  di  qualificazione  del
conducente  e  del  certificato di abilitazione professionale di tipo
KB.
  4.  L'applicazione  dell'art.  126-bis del codice della strada alla
carta  di  qualificazione  del  conducente  decorre  dopo dodici mesi
dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui
all'art.  17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il
rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.