IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Vista  la  disciplina  rilevante in favore dei mutilati ed invalidi
civili e in materia di diritto al lavoro dei disabili;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                              Premesso:
1. Questioni prospettate.
  Sono  pervenute alcune segnalazioni da parte di invalidi civili con
le  quali  si lamenta una violazione delle disposizioni in materia di
protezione  dei  dati  personali  a  causa  dell'indicazione dei dati
relativi  alla  diagnosi  sia  nelle  istanze  volte all'accertamento
sanitario   dell'invalidita'   civile,   sia   in   alcuni   tipi  di
certificazioni  che  attestano  il  riconoscimento  della invalidita'
civile  per  finalita' amministrative, specie con riferimento al caso
in  cui sia riscontrato lo stato di sieropositivita' o l'infezione da
HIV.  In  particolare, e' stato chiesto che i dati personali relativi
alla  diagnosi  possano essere omessi nelle istanze volte ad ottenere
il    riconoscimento    dell'invalidita'    civile,   nonche'   nelle
certificazioni  preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento
o all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
  Il  Garante  si  e'  gia'  espresso  sull'argomento  richiamando le
garanzie  previste  dalla  legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
prevenzione   e   lotta   all'AIDS,  relative  al  principio  di  non
discriminazione  nell'ambito  lavorativo  dei soggetti affetti da HIV
(provv.  19 dicembre  1997,  in  www.garanteprivacy.it,  doc.  Web n.
39168).
2.  Quadro  di riferimento in tema di riconoscimento dell'invalidita'
civile.
  La  normativa  in  tema  di  riconoscimento dell'invalidita' civile
prevede  che  possano essere riconosciuti invalidi civili i cittadini
affetti  da  minorazioni  congenite  o  acquisite,  anche a carattere
progressivo,  compresi  gli  irregolari  psichici  per oligofrenie di
carattere  organico  o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti
da  difetti  sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione
permanente  della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se
minori  di  anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta' (art. 2, legge 30 marzo
1971,  n.  118,  recante  «Conversione  in  legge  del  decreto-legge
30 gennaio  1971,  n.  5,  e  nuove  norme  in favore dei mutilati ed
invalidi civili»).
  L'accertamento  sanitario  e' effettuato presso le unita' sanitarie
locali  nell'ambito  delle quali operano apposite commissioni mediche
(art.  1,  legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche ed
integrazioni  all'art.  3  del  decreto-legge  3 maggio 1988, n. 173,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive  modificazioni,  in  materia  di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»).
  Nel  verbale  da  utilizzare  per  le  visite  e'  previsto che sia
specificata  «la  dizione  diagnostica con chiarezza e precisione, in
modo  da  consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita'
che   per   la   loro  particolare  gravita'  determinano  la  totale
incapacita'  lavorativa  o  che,  per la loro media o minore entita',
determinano  invece  la riduzione di tale capacita» (art. 1, comma 5,
decreto  ministeriale  5 agosto  1991,  n.  387, recante «Regolamento
recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute  nella  legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  in  materia  di
accertamento dell'invalidita' civile»).
  Tale  informazione,  prevista nella normativa di settore tra quelle
da  indicare  nel  verbale  (art.  1,  comma 5  e  allegato A decreto
ministeriale  n. 387/1991; relazione allegata al decreto ministeriale
28 marzo  1985, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita'
per   una  verifica  graduale  sulla  permanenza  dei  requisiti  per
l'ottenimento  delle  provvidenze  economiche  in favore dei minorati
civili»)  va  ritenuta  indispensabile  anche  ai fini dell'eventuale
revisione   dell'invalidita'   o  di  ricorso  alla  decisione  della
commissione  medica  (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre  1994,  n.  698,  recante «Regolamento recante norme sul
riordinamento  dei  procedimenti  in  materia di riconoscimento delle
minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici»).
  Deve  pertanto ritenersi lecito che,  nei verbali delle commissioni
mediche  per  l'accertamento  degli stati di invalidita' civile siano
indicati i dati relativi alle diagnosi riscontrate.
3. La disciplina in materia di trattamento di dati personali.
  Le  questioni  sollevate  dalle  menzionate segnalazioni concernono
dati  personali  idonei  a rivelare lo stato di salute delle persone,
relativi anche alla riscontrata presenza del virus HIV.
  Il  loro  trattamento  puo'  essere effettuato solo se ricorrono le
specifiche  garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei
dati  personali  (decreto  legislativo n. 196/2003) il quale prevede,
tra  l'altro,  che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere
pubblici  i  tipi  di  dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  e di
operazioni  eseguibili  attraverso  un  atto di natura regolamentare,
adottato  su  conforme  parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21,
comma 2, e 181, comma 1, lettera a) del codice).
  In   data  13 aprile  2006  questa  Autorita'  ha  espresso  parere
favorevole  sullo  schema  tipo di regolamento per il trattamento dei
dati  sensibili  e  giudiziari  di  competenza  delle  regioni, delle
province    autonome,    delle    aziende   sanitarie,   degli   enti
regionali/provinciali  e  degli  enti  vigilati  e  controllati dalle
regioni  e  dalle province autonome, in conformita' al quale ciascuna
regione o provincia autonoma e' stata chiamata ad adottare il proprio
atto  di  natura  regolamentare  nel termine di legge del 28 febbraio
2007  (art.  6,  comma 1,  decreto-legge  28 dicembre  2006,  n. 300,
convertito,  con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17; v,
per lo schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1272225).
  In  base  ai  regolamenti  da adottare in conformita' a tale schema
tipo,  le  commissioni mediche che operano presso le unita' sanitarie
locali possono trattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  nell'ambito  dell'attivita'  medico-legale  inerente agli
accertamenti  finalizzati  al  sostegno  delle fasce deboli, compresi
quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidita' civile e
al  collocamento  mirato  al  lavoro  delle  persone  disabili.  Tale
finalita' e' considerata di rilevante interesse pubblico dal predetto
codice  in  quanto  relativa  ad attivita' amministrative collegate a
quelle  di  prevenzione,  diagnosi  e cura, a quelle certificatorie e
correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza,
integrazione  sociale e diritti delle persone handicappate, anche con
riferimento  al  collocamento obbligatorio, ad interventi economici e
ad  altre  agevolazioni (articoli 85, comma 1, lettere a), b), e d) e
86,  comma 2,  punti c)  1  e 2 del codice; scheda n. 32, allegato B,
schema tipo cit.).
  Il  trattamento  dei  predetti  dati sensibili e', pertanto, lecito
sempreche' siano rispettati i principi di pertinenza, non eccedenza e
indispensabilita',  secondo  i  quali  i  soggetti  pubblici  possono
trattare   solo   i   dati  sensibili  pertinenti,  non  eccedenti  e
indispensabili  per  svolgere attivita' istituzionali che non possano
essere  adempiute,  caso  per  caso,  mediante il trattamento di dati
anonimi  o  di  natura  diversa  (articoli 11  e 22, commi 3 e 5, del
codice).
  Restano  poi  ferme  le particolari garanzie previste nei confronti
dei  soggetti  che  risultino sieropositivi o affetti da infezione da
HIV,  volte  a  prevenire  discriminazioni  nei loro confronti. Cio',
senza  pregiudizio  di  lecite  attivita'  a  tutela della salute dei
medesimi  interessati  o  di  terzi,  da svolgere in conformita' alla
legge, anche per quanto riguarda accertamenti relativi all'assenza di
sieropositivita'  o all'infezione da HIV previsti come condizione per
svolgere  attivita'  che comportano una valutazione piu' specifica di
diritti  di terzi (legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di
interventi  urgenti  per  la  prevenzione  e la lotta contro l'AIDS»;
Corte   costituzionale,   sentenza   n.  218/1994;  v.  anche  citato
provvedimento del 19 dicembre 1997).
3.1.  Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle
istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile.
  Le  istanze  volte  a  far accertare lo stato di invalidita' civile
devono  essere presentate presso le commissioni mediche delle aziende
sanitarie  competenti  per  territorio,  allegando  la certificazione
medica  attestante  la  natura  delle infermita' invalidanti (art. 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 698/1994).
  Stante  la  particolare  natura  delle  informazioni richieste agli
interessati,  gli  uffici  competenti  alla  ricezione  delle istanze
devono  adottare  gli accorgimenti necessari per garantire un livello
elevato di tutela dei diritti degli interessati, in particolare della
loro   riservatezza  e  dignita',  specificando  le  cautele  che  le
strutture  sanitarie  sono  tenute ad adottare nei termini prescritti
dal  Garante  in  attuazione  dell'art.  83 del codice (provvedimento
9 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1191411).
  Si fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di apposite
distanze  di  cortesia e di altri accorgimenti (quali, ad esempio, la
consegna  o  il  trasferimento  ad  altri  uffici  competenti,  della
documentazione   in   busta   chiusa)  atti  a  prevenire  l'indebita
conoscenza  da  parte  di  terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato   di   salute:   cio',  anche  all'atto  della  raccolta  della
documentazione  sanitaria  o  nello  svolgimento  di colloqui con gli
operatori  di  sportello  (art. 83, comma 2, lettere b), c), d) ed e)
del   codice).   Va   menzionata,  altresi',  la  designazione  quali
incaricati  o  responsabili  del trattamento dei soggetti che possono
accedere  ai  dati  sanitari  per curare le istanze di riconoscimento
dell'invalidita'  civile  (soggetti i quali, qualora non siano tenuti
per legge al segreto professionale, devono essere sottoposti a regole
di  condotta  analoghe:  articoli 30  e  83, comma 2, lettera i), del
codice).
  Sviluppando  le cautele di carattere generale previste nel predetto
provvedimento  del  9 novembre  2005,  va  pertanto  prescritto  alle
strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del
codice,  di  impartire,  in  una  cornice di attivita' di formazione,
specifiche istruzioni al personale incaricato in merito agli obblighi
previsti   dalla   disciplina  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,   nonche'   da  specifiche  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento  o  della  normativa  comunitaria a tutela di particolari
soggetti,  quali,  ad  esempio, le persone sieropositive o affette da
infezione  da HIV (articoli 30 e 83, comma 2, lettera i), del codice;
art. 5, legge n. 135/1990).
3.2.  Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle
certificazioni sull'invalidita' civile.
  In  attuazione dei richiamati principi di pertinenza, non eccedenza
e  indispensabilita', nelle certificazioni richieste dall'interessato
ai soli fini dell'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio
o   della   richiesta   di   esenzione  dalle  tasse  scolastiche  ed
universitarie  non  risulta  indispensabile indicare i dati personali
relativi  alla  diagnosi  accertata  in  sede  di visita medica e, in
particolare,  dell'eventuale stato di sieropositivita' o infezione da
HIV.
  Tale  omissione  trova  peraltro  riscontro nel quadro normativo di
settore.
  Per   quanto   riguarda  l'esenzione  dalle  tasse  scolastiche  ed
universitarie   a  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili,  sono
semplicemente richiesti, quali requisiti essenziali, l'appartenenza a
famiglie  di  disagiata  condizione  economica  e  l'aver  subito una
diminuzione  superiore  ai due terzi della capacita' lavorativa (art.
30, legge n. 118/1971).
  Per   cio'   che  concerne  invece  l'iscrizione  nelle  liste  del
collocamento obbligatorio, e' richiesto unicamente che le commissioni
competenti per riconoscere l'invalidita' civile abbiano accertato una
riduzione  della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque per
cento  (art. 7, decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante
«Norme  per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291»; art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
  Per  l'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo, e' prevista
infine   solo  una  valutazione  della  funzionalita'  della  persona
disabile   in   relazione  alle  sue  condizioni  fisiche,  alla  sua
autonomia,  al  suo  ruolo  sociale  e  alle sue condizioni emotive e
intellettive,   al  fine  di  individuarne  la  capacita'  attuale  e
potenziale  per il collocamento lavorativo (art. 1, comma 4, legge n.
68/1999  citata; articoli 2 e 5, decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   13 gennaio   2000,  recante  «Atto  di  indirizzo  e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a
norma  dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68» e Allegato 2
allo stesso decreto).
  Va  inoltre  considerato  che  «la  comunicazione  di  risultati di
accertamenti  diagnostici  diretti  o  indiretti per infezione da HIV
puo'  essere  data  esclusivamente  alla  persona cui tali esami sono
riferiti»  (art.  5,  comma 4,  legge  n.  135/1990;  cfr.  art. 178,
comma 2, del codice).
  Sulla  base di tali presupposti risulta necessario prescrivere alle
aziende  sanitarie locali, al fine di rendere il trattamento conforme
alle   disposizioni  vigenti  e  ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1,
lettera c)  del codice, di rilasciare le certificazioni che attestano
il  riconoscimento  dell'invalidita'  civile  per  finalita' connesse
all'iscrizione  alle  liste  del  collocamento  obbligatorio  o  alla
richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza
indicare i dati personali relativi alla diagnosi.
  Analogamente al citato provvedimento del 9 novembre 2005 si ravvisa
la necessita' che tale previsione, come quella indicata al punto 3.1.
del   presente   provvedimento,  sia  impartita  nei  riguardi  della
generalita' delle aziende sanitarie locali.
                   Tutto cio' premesso il Garante:
  1. Prescrive alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lettera c), del codice:
    a) di  adottare  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire  un
livello  elevato  di  tutela dei diritti delle persone che presentano
istanza  per l'accertamento dell'invalidita' civile affinche', in una
cornice  di  attivita'  di  formazione, oltre alla predisposizione di
apposite  distanze  di  cortesia  e  di  altri  accorgimenti  atti  a
prevenire  l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo
stato  di  salute  degli  interessati,  nonche'  alla designazione di
incaricati e responsabili del trattamento, siano impartite specifiche
istruzioni  al  personale incaricato in merito agli obblighi previsti
dalla  disciplina  in  materia  di protezione dei dati personali e da
altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (punto
3.1. del presente provvedimento);
    b) di    rilasciare    le   certificazioni   che   attestano   il
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  per l'iscrizione alle liste
del  collocamento  obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle
tasse  scolastiche  e  universitarie  senza indicare i dati personali
relativi alla diagnosi (punto 3.2. del presente provvedimento).
  2. Dispone,  ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia
del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia
-  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 marzo 2007

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                            Chiaravalloti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli