LA COMMISSIONE su proposta del Commissario Giovanni Di Cagno, delegato per il settore, Premesso: 1. Che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione; 2. Che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge; 3. Che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera b) nonche' le altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16); 4. Che la Circumvesuviana S.r.l. di Napoli e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dalla stessa dipendenti, benche' piu' volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite audizioni, non hanno raggiunto alcun accordo a livello aziendale; 5. Che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione e' tenuta a deliberare una provvisoria regolamentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni; 6. Che la fissazione di una specifica disciplina aziendale e' necessaria per assicurare agli utenti dell'azienda Circumvesuviana S.r.l. certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione di sciopero; Premesso altresi': 7. Che con delibera n. 07/13 dell'11 gennaio 2007 la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli; 8. Che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, la Commissione ha sottoposto alle parti la propria proposta, invitandole a pronunciarsi in merito; 9. Che detta proposta e' stata inviata, altresi', alle associazioni degli utenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 10. Che l'ADOC e l'Unione nazionale consumatori, con note rispettivamente del 2 e del 6 febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole rispetto alla proposta di cui sopra; 11. Che con nota del 26 gennaio 2007 l'O.S. ORSA ha espresso rilievi critici sulla proposta formulata dalla Commissione e avanzato propria proposta; 12. Che con nota del 2 febbraio 2007 l'azienda Circumvesuviana, pur ritenendo positiva la proposta della Commissione, ha formulato alcune richieste di integrazione; 13. Che la Commissione ha disposto l'audizione delle parti per la data del 7 marzo 2007; 14. Che nel corso dell'audizione le organizzazioni sindacali presenti hanno depositato un documento unitario nel quale vengono formulate le proposte di parte sindacale, mentre l'azienda ha ribadito la propria richiesta di integrazione della proposta della Commissione, depositando apposito documento; Premesso infine: 15. Che le parti, pur non essendo riuscite a raggiungere un complessivo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, hanno tuttavia mostrato - nel corso delle audizioni tenutesi presso questa Commissione, oltreche' con i propri comportamenti - di non dissentire sostanzialmente circa l'articolazione delle fasce orarie di garanzia; 16. Che, viceversa, le parti hanno mostrato di dissentire circa: a) i tempi di presenza in servizio del personale, necessari ad assicurare l'erogazione del servizio completo nelle fasce di garanzia; b) il numero di unita' di personale da impiegare nelle fasce orarie di garanzia; c) la retribuzione spettante ai lavoratori relativamente sia all'attivita' prestata nelle fasce di garanzia, sia ai periodi necessari agli spostamenti da/per il posto di lavoro; d) la concreta articolazione dei turni di servizio in occasione di sciopero, e la possibilita' per l'azienda di disporre cambiamenti dei turni ordinari; 17. Che la presente regolamentazione provvisoria affronta i problemi di cui alle lettere a) e b) del precedente capo, dettando la disciplina necessaria a garantire che, in occasione di sciopero, nelle fasce di garanzia venga effettivamente assicurato agli utenti l'ordinario servizio completo; 18. Che, stante quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, la questione di cui al precedente capo 16, lettera c), non puo' formare oggetto della regolamentazione provvisoria, fermo restando che la corresponsione dell'intera retribuzione al personale normalmente in servizio nel periodo temporale ricompreso all'interno delle fasce di garanzia, nonche' al personale comandato in servizio prima dell'inizio di dette fasce al fine di assicurare l'erogazione del servizio completo, rappresenta un dovere dell'azienda derivante dai principi generali che regolano il contratto di lavoro; ugualmente, in ordine al problema di cui al capo 16, lettera d), nulla puo' dire la regolamentazione provvisoria; Delibera ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'approvazione della seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli: Art. 1. Fasce di garanzia 1. Deve essere garantito l'ordinario servizio completo entro le seguenti fasce orarie: a) ferrovia: ore 6,18 - 8,02; ore 13,18 - 17,32; b) autolinee: ore 6,20 - 8,15; ore 13,30 - 17,35; c) funivia: le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio. 2. Le corse automobilistiche e ferroviarie che sono avviate prima dell'inizio dello sciopero, nonche' nelle fasce di cui sopra, devono essere portate a termine sino ai rispettivi capilinea, garantendo il servizio completo (compresa la salita e la discesa passeggeri) normalmente previsto. 3. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero. 4. Al fine di assicurare l'erogazione del servizio completo, nelle fasce orarie di garanzia deve essere mantenuto in servizio tutto il personale normalmente impiegato nei corrispondenti orari nelle giornate non interessate da sciopero.