LA COMMISSIONE

su  proposta  del  Commissario  Giovanni  Di  Cagno,  delegato per il
settore,

                              Premesso:

  1.  Che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  lettera b),  legge n.
146/1990,    i    trasporti    pubblici    urbani    ed   extraurbani
autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a
garantire  il  diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla
liberta' di circolazione;
  2. Che,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore della legge n. 83 del
2000,  che  ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990,
si  e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle
prestazioni  indispensabili e delle altre misure da garantire in caso
di  sciopero,  che  devono  essere  adeguate  a quanto disposto dalla
legge;
  3. Che,   in   data   31 gennaio   2002,   e'   stata  adottata  la
regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel
settore  del  trasporto locale (deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio
2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70),
che   demanda  ad  accordi  tra  le  parti  a  livello  aziendale  la
definizione  della  collocazione  oraria  delle fasce di garanzia del
servizio  completo (art. 11, lettera b) nonche' le altre modalita' di
garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
  4. Che  la  Circumvesuviana  S.r.l.  di  Napoli e le organizzazioni
sindacali  rappresentative  dei  lavoratori  dalla stessa dipendenti,
benche'  piu' volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di
garanzia,  anche nel corso di apposite audizioni, non hanno raggiunto
alcun accordo a livello aziendale;
  5. Che,  in  mancanza  di  accordo  tra le parti, la Commissione e'
tenuta  a  deliberare  una  provvisoria  regolamentazione,  ai  sensi
dell'art.   13,  comma 1,  lettera a),  della  legge  n.  146/1990  e
successive modificazioni;
  6. Che  la  fissazione  di  una  specifica  disciplina aziendale e'
necessaria  per  assicurare  agli utenti dell'azienda Circumvesuviana
S.r.l.  certezza  delle  regole  poste  a  garanzia delle prestazioni
indispensabili in occasione di sciopero;

                         Premesso altresi':

  7. Che con delibera n. 07/13 dell'11 gennaio 2007 la Commissione di
garanzia  ha  formulato  una proposta di regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  occasione  di
sciopero del personale dipendente dall'azienda Circumvesuviana S.r.l.
di Napoli;
  8. Che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1,  lettera a),  legge n.
146/1990  e  seguenti  modifiche,  la  Commissione ha sottoposto alle
parti la propria proposta, invitandole a pronunciarsi in merito;
  9. Che detta proposta e' stata inviata, altresi', alle associazioni
degli utenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  10. Che   l'ADOC   e   l'Unione  nazionale  consumatori,  con  note
rispettivamente  del  2  e del 6 febbraio 2007, hanno espresso parere
favorevole rispetto alla proposta di cui sopra;
  11. Che  con  nota  del  26 gennaio  2007  l'O.S.  ORSA ha espresso
rilievi critici sulla proposta formulata dalla Commissione e avanzato
propria proposta;
  12. Che con nota del 2 febbraio 2007 l'azienda Circumvesuviana, pur
ritenendo positiva la proposta della Commissione, ha formulato alcune
richieste di integrazione;
  13. Che  la  Commissione ha disposto l'audizione delle parti per la
data del 7 marzo 2007;
  14. Che   nel  corso  dell'audizione  le  organizzazioni  sindacali
presenti  hanno  depositato  un  documento unitario nel quale vengono
formulate  le  proposte  di  parte  sindacale,  mentre  l'azienda  ha
ribadito  la  propria  richiesta di integrazione della proposta della
Commissione, depositando apposito documento;

                          Premesso infine:

  15.  Che  le  parti,  pur  non  essendo  riuscite  a raggiungere un
complessivo  accordo  aziendale  sulle  prestazioni indispensabili da
assicurare  in  occasione  di sciopero, hanno tuttavia mostrato - nel
corso  delle  audizioni tenutesi presso questa Commissione, oltreche'
con  i propri comportamenti - di non dissentire sostanzialmente circa
l'articolazione delle fasce orarie di garanzia;
  16. Che, viceversa, le parti hanno mostrato di dissentire circa:
    a)  i  tempi  di presenza in servizio del personale, necessari ad
assicurare   l'erogazione   del  servizio  completo  nelle  fasce  di
garanzia;
    b)  il  numero  di  unita'  di personale da impiegare nelle fasce
orarie di garanzia;
    c)  la  retribuzione  spettante  ai  lavoratori relativamente sia
all'attivita'  prestata  nelle  fasce  di  garanzia,  sia  ai periodi
necessari agli spostamenti da/per il posto di lavoro;
    d)  la  concreta articolazione dei turni di servizio in occasione
di  sciopero, e la possibilita' per l'azienda di disporre cambiamenti
dei turni ordinari;
  17. Che   la   presente  regolamentazione  provvisoria  affronta  i
problemi di cui alle lettere a) e b) del precedente capo, dettando la
disciplina  necessaria  a  garantire  che,  in occasione di sciopero,
nelle  fasce  di garanzia venga effettivamente assicurato agli utenti
l'ordinario servizio completo;
  18. Che,  stante quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a),
della  legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, la questione di cui al
precedente  capo  16,  lettera c),  non  puo'  formare  oggetto della
regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando che la corresponsione
dell'intera  retribuzione  al  personale  normalmente in servizio nel
periodo  temporale  ricompreso  all'interno  delle fasce di garanzia,
nonche' al personale comandato in servizio prima dell'inizio di dette
fasce  al  fine  di  assicurare  l'erogazione  del servizio completo,
rappresenta  un  dovere  dell'azienda derivante dai principi generali
che  regolano  il  contratto  di  lavoro;  ugualmente,  in  ordine al
problema   di  cui  al  capo  16,  lettera d),  nulla  puo'  dire  la
regolamentazione provvisoria;

                              Delibera

ai  sensi  art.  13,  comma 1,  lettera a),  legge  n. 146/1990, come
modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  l'approvazione della seguente
regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili  da
garantire  in  occasione  di  sciopero del personale dipendente dalla
azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli:
                               Art. 1.

                          Fasce di garanzia

  1.  Deve  essere  garantito  l'ordinario servizio completo entro le
seguenti fasce orarie:
    a) ferrovia: ore 6,18 - 8,02; ore 13,18 - 17,32;
    b) autolinee: ore 6,20 - 8,15; ore 13,30 - 17,35;
    c) funivia: le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio.
  2.  Le  corse automobilistiche e ferroviarie che sono avviate prima
dell'inizio  dello sciopero, nonche' nelle fasce di cui sopra, devono
essere  portate a termine sino ai rispettivi capilinea, garantendo il
servizio  completo  (compresa  la  salita  e  la  discesa passeggeri)
normalmente previsto.
  3.  I  tempi  di  preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono
compromettere   il  regolare  svolgimento  del  servizio  normalmente
programmato   all'interno   delle   fasce   garantite   e  la  pronta
riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.
  4.  Al fine di assicurare l'erogazione del servizio completo, nelle
fasce  orarie  di garanzia deve essere mantenuto in servizio tutto il
personale   normalmente  impiegato  nei  corrispondenti  orari  nelle
giornate non interessate da sciopero.