IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni   in   materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   ai   settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive individua i criteri di priorita', valevoli fino
al  31 dicembre  2008,  per  la  concessione  delle  agevolazioni  ai
contratti di programma;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, che all'art. 8,
commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   24 novembre   2006,  n.  286  e,  in
particolare,  l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure
urgenti  per  l'approvazione  di contratti di programma da sottoporre
all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello
sviluppo  economico,  ai  sensi  del  citato  art.  8,  comma 3,  del
decreto-legge  n.  262/2006,  determina  la  riduzione  da  applicare
all'intensita' massima di aiuto concedibile ai contratti di programma
da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;
  Vista  la  proposta  di contratto di programma del Consorzio per lo
sviluppo  integrato del sistema agroindustriale piemontese, approvata
da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 69,
non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei Conti, in
quanto  non  corredata  da  tutta  la  necessaria  documentazione,  e
revocata  ai  sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n.
262/2006;
  Vista  la  nota  n. 0018050 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello
sviluppo  economico,  con  la  quale e' stata sottoposta all'esame di
questo  Comitato  la  proposta  relativa  al  contratto  di programma
presentata  dal  Consorzio  per  lo  sviluppo  integrato  del sistema
agroindustriale  piemontese  per  la  realizzazione  di un articolato
piano   di   investimenti   nel   settore  dell'ortofrutta  fresca  e
trasformata,  dei  cereali  e  delle  oleoproteaginose, nella regione
Piemonte, nel territorio delle province di Cuneo e Torino;
  Considerato   che  la  regione  Piemonte  ha  espresso  la  propria
disponibilita'  a concorrere alla realizzazione dell'iniziativa nella
misura  massima  del  20%  del  contributo pubblico e comunque per un
importo  non  superiore a 2.400.000 euro, fermi restando i limiti dei
massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente
normativa comunitaria;
  Vista  la  delibera,  approvata in data odierna da questo Comitato,
con la quale e' effettuata una ricognizione delle risorse disponibili
per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle
disposizioni  di  cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n.
262/2006,   che  evidenzia  una  disponibilita'  di  risorse  pari  a
412.349.384 euro;
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
                              Delibera:

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a stipulare
con   il   Consorzio   per   lo   sviluppo   integrato   del  sistema
agroindustriale   piemontese,   il  contratto  di  programma  per  la
realizzazione  di  un  articolato  piano  di investimenti nel settore
dell'ortofrutta   fresca   e   trasformata,   dei   cereali  e  delle
oleoproteaginose,   nella  regione  Piemonte,  nel  territorio  delle
province di Cuneo e Torino;
  Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le
necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle
limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia
alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli  investimenti ammessi, sono pari a 34.315.400 euro e sono
relativi  a n. 9 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata tabella
1, che fa parte integrante della presente delibera.
  1.2.  Le  agevolazioni  finanziarie,  calcolate  sulla  base  delle
disposizioni  di  cui  al decreto 10 novembre 2006 del Ministro dello
sviluppo   economico,   citato   nelle  premesse,  consistono  in  un
contributo  a fondo perduto di importo pari a 10.185.999 euro, di cui
8.148.799  a  carico dello Stato e i restanti 2.037.200 euro a carico
della regione Piemonte.
  1.3.  Il  contributo  di  10.185.999  euro  sara'  erogato  in  tre
annualita' di pari importo.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
  1.5.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.6.   Le  iniziative,  a  regime  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  aggiuntiva  non  inferiore  a  n.  75,50  U.L.A. (Unita'
Lavorative Annue).
  1.7.  Il Ministero dello sviluppo economico curera', ove necessari,
i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato  il finanziamento di 8.148.799 euro a valere sulle
risorse  di  cui  alla  delibera  di  ricognizione, approvata in data
odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.
    Roma, 22 dicembre 2006

                                               Il presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del CIPE
        Gobbo

Registrata alla Corte dei conti il 28 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 19