Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
  1.    Fino   all'attuazione   degli   interventi   strutturali   ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile  2003,  n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  negli stadi non a
norma,  sono svolte (( "in assenza di pubblico" )). Le determinazioni
in  proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in
conformita'  alle  indicazioni  definite  dall'Osservatorio nazionale
sulle   manifestazioni  sportive  di  cui  all'articolo 1-octies  del
medesimo  decreto-legge  n.  28  del  2003.  Potra' essere consentito
l'accesso  di  coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale,
acquistato  in  data  anteriore  alla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   non   destinatari   dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 6  della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  allorche'
l'impianto   sportivo   risultera'   almeno  munito  degli  specifici
requisiti    previsti    in   attuazione   dei   commi 1,   2   e   4
dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
  2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «7-bis.   E'   fatto   divieto   alle  societa'  organizzatrici  di
competizioni  nazionali  riguardanti  il gioco del calcio di porre in
vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente,
alla  societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di
accesso  agli  impianti  sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di
porre  in  vendita  o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona
fisica  ((  o giuridica )) titoli di accesso in numero superiore a ((
quattro.  ))  In  caso  di violazioni delle disposizioni del presente
comma si    applicano    le    sanzioni    previste    dal    comma 5
dell'articolo 1-quinquies.».
  3.  I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge  n.  28  del  2003,  come introdotto dal comma 2 (( del
presente   articolo,  ))  si  applicano  alle  competizioni  sportive
riguardanti  il  gioco del calcio programmate per i giorni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. I titoli di
accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
((    3-bis.  La  richiesta  di  acquisto  dei titoli di accesso agli
impianti  sportivi  di  cui  all'articolo 1-quater  del decreto-legge
24 febbraio  2003,  n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile  2003  n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido
documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
  3-ter.  Il  personale  addetto  agli  impianti  sportivi  di cui al
comma 3-bis  accerta  la  conformita' dell'intestazione del titolo di
accesso   alla   persona  fisica  che  lo  esibisce,  richiedendo  la
esibizione  di un valido documento di identita', e negando l'ingresso
in  caso  di  difformita',  nonche'  a coloro che sono sprovvisti del
documento.
  3-quater.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il personale
addetto  alla  vendita  ed  al  controllo  dei titoli di accesso, che
omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000 a 20.000 euro.
  3-quinquies.   E'   fatto   divieto   alle   societa'   sportive  o
concessionarie  del  servizio  di  vendita  e controllo dei titoli di
accesso  di  adibire  a  tale servizio personale nei cui confronti il
prefetto   abbia  irrogato  la  sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della
provincia  in  cui  le  medesime  societa'  hanno  la  sede  legale o
operativa  la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo, come modificato dalla presente
          legge,  dell'art.  1-quater  del  decreto-legge 24 febbraio
          2003,  n.  28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          24 aprile  2003,  n.  88 recante: «Disposizioni urgenti per
          contrastare   i   fenomeni  di  violenza  in  occasione  di
          competizioni sportive»:
              «Art.  1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti
          sportivi   di  capienza  superiore  alle  7.500  unita'  in
          occasione  di  competizioni riguardanti il gioco del calcio
          sono numerati.
              2.  L'ingresso  agli  impianti  di  cui al comma 1 deve
          avvenire   attraverso  varchi  dotati  di  metal  detector,
          finalizzati  all'individuazione  di  strumenti  di offesa e
          presidiati  da  personale  appositamente  incaricato, ed e'
          subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del
          titolo   di   accesso   mediante   l'utilizzo  di  apposite
          apparecchiature.
              3.  Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
          di  strumenti  che  consentano  la registrazione televisiva
          delle   aree   riservate   al   pubblico   sia  all'interno
          dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
              4.  Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
          di  mezzi  di separazione che impediscano che i sostenitori
          delle  due  squadre  vengano in contatto tra loro o possano
          invadere il campo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
          attuate  dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui
          al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
              5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1
          possono  provvedere,  senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica,  le  societa' utilizzatrici degli
          impianti   medesimi.   In   tale   caso,  qualora  ai  fini
          dell'adeguamento  dell'impianto alle prescrizioni di cui ai
          commi 2,  3  e  4 occorrano particolari titoli abilitativi,
          l'amministrazione   competente   al   rilascio  del  titolo
          provvede  entro  quarantotto  ore  dalla proposizione della
          relativa  istanza,  o  convoca entro lo stesso termine, ove
          necessario,  una  conferenza  di servizi ai sensi e per gli
          effetti  dell'art.  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive  modificazioni. La conferenza si pronuncia entro
          le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento
          espresso,  l'istanza  di rilascio del titolo abilitativo si
          intende ad ogni effetto accolta.
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali   e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,  sentito  il Garante per la protezione dei dati
          personali», da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          sono   stabilite   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4. Con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali  e  con  il  Ministro per
          l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Garante per la
          protezione  dei  dati  personali,  da emanare entro quattro
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni di cui al
          comma 3.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2  e  4 si
          applicano  decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si
          applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.
              7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di
          competizioni  nazionali  riguardanti il gioco del calcio di
          porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente
          od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la
          squadra  ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi
          ove   tali   competizioni   si   disputano,   riservati  ai
          sostenitori  della  stessa.  E', altresi', fatto divieto di
          porre  in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
          persona  fisica  o  giuridica  titoli  di accesso in numero
          superiore   a   quattro.   In   caso  di  violazioni  delle
          disposizioni  del  presente  comma si applicano le sanzioni
          previste dal comma 5 dell'art. 1-quinquies.».
              - L'art.  1-octies del citato decreto-legge 24 febbraio
          2003,  n.  28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          24 aprile 2003, n. 88 cosi' dispone:
              «Art.  1-octies.  -  1. Al fine di favorire la migliore
          attuazione  delle disposizioni e delle misure in materia di
          prevenzione  e  contrasto  della  violenza  in occasione di
          manifestazioni  sportive,  presso il Ministero dell'interno
          e'  istituito,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   l'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni
          sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
                a) effettuare   il   monitoraggio   dei  fenomeni  di
          violenza   e   intolleranza   commessi   in   occasione  di
          manifestazioni  sportive  e  dello stato di sicurezza degli
          impianti sportivi;
                b) esaminare    le    problematiche   connesse   alle
          manifestazioni  in  programma  ed  attribuire  i livelli di
          rischio delle manifestazioni medesime;
                c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per
          la sicurezza degli impianti sportivi;
                d) promuovere    iniziative    coordinate    per   la
          prevenzione  dei  fenomeni  di  violenza  e intolleranza in
          ambito  sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
          rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori,
          enti locali, enti statali e non statali;
                e) definire  le  misure  che  possono essere adottate
          dalle   societa'   sportive   per   garantire  il  regolare
          svolgimento  delle  manifestazioni  sportive  e la pubblica
          incolumita';
                f) pubblicare  un rapporto annuale sull'andamento dei
          fenomeni  di  violenza  ed  intolleranza  in  occasione  di
          manifestazioni sportive.
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
          stabilite  le  linee  operative  e le attivita' strumentali
          all'espletamento  dei  compiti  di  cui al comma 1, nonche'
          l'organizzazione,   le  modalita'  di  funzionamento  e  la
          composizione   dell'Osservatorio,   prevedendo   anche   la
          partecipazione  del  Comitato  olimpico nazionale italiano,
          delle  Federazioni  sportive  nazionali  e delle rispettive
          Leghe.
              3.   Alle  riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere
          invitati,  in  relazione  alla  trattazione di tematiche di
          specifico  interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e
          privati  a  vario  titolo interessati alla prevenzione e al
          contrasto  della  violenza  in  occasione di manifestazioni
          sportive.
              4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio
          si  provvede  nei limiti delle risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica. Ai componenti
          dell'Osservatorio   non   spettano  compensi  ne'  rimborsi
          spese.».
              - Si  riporta l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
          401  recante:  «Interventi  nel  settore del giuoco e delle
          scommesse  clandestini  e  tutela  della  correttezza nello
          svolgimento  di  manifestazioni  sportive,  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
          manifestazioni  sportive). - 1. Nei confronti delle persone
          che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza
          non  definitiva  nel corso degli ultimi cinque anni per uno
          dei  reati  di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
          legge  18  aprile  1975,  n. 110, all'art. 5 della legge 22
          maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1
          e 2, e all'art. 6-ter della presente legge, ovvero per aver
          preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose
          in  occasione  o  a causa di manifestazioni sportive, o che
          nelle  medesime  circostanze abbiano incitato, inneggiato o
          indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto
          di  accesso  ai  luoghi  in  cui si svolgono manifestazioni
          sportive   specificamente   indicate,   nonche'  a  quelli,
          specificamente   indicati,   interessati   alla  sosta,  al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono  alle  manifestazioni medesime. Il divieto di cui
          al   presente  comma puo'  essere  disposto  anche  per  le
          manifestazioni   sportive   che   si  svolgono  all'estero,
          specificamente  indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
          degli   altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le
          manifestazioni  sportive  che  si  svolgono  in  Italia. Il
          divieto  di  cui  al  presente comma puo' essere, altresi',
          disposto  nei  confronti  di  chi,  sulla  base di elementi
          oggettivi,  risulta  avere  tenuto una condotta finalizzata
          alla  partecipazione  attiva  ad  episodi  di  violenza  in
          occasione  o  a  causa di manifestazioni sportive o tale da
          porre  in  pericolo  la sicurezza pubblica in occasione o a
          causa  delle  manifestazioni  stesse.  Il divieto di cui al
          presente   comma puo'   essere,   altresi',   disposto  nei
          confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta
          avere  tenuto  una condotta finalizzata alla partecipazione
          attiva  ad  episodi  di  violenza in occasione o a causa di
          manifestazioni  sportive  o  tale  da  porre in pericolo la
          sicurezza   pubblica   in   occasione   o   a  causa  delle
          manifestazioni stesse.
              1-bis.  Il  divieto  di  cui  al  comma 1  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni  che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
          Il  provvedimento  e' notificato a coloro che esercitano la
          potesta' genitoriale.
              2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
          previsto  dal  comma 1,  il  questore  puo'  prescrivere di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
          relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1.
              2-bis.  La  notifica  di  cui al comma 2 deve contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente  o  a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento.
              3.  La  prescrizione  di  cui  al  comma 2 ha effetto a
          decorrere   dalla   prima  manifestazione  successiva  alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  o al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale per i
          minorenni,  se  l'interessato  e'  persona  minore di eta',
          competenti   con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha  sede
          l'ufficio  di  questura.  Il pubblico ministero, se ritiene
          che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al comma 1, entro
          quarantotto  ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
          la  convalida  al  giudice  per le indagini preliminari. Le
          prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se il
          pubblico  ministero  con  decreto  motivato  non  avanza la
          richiesta  di  convalida  entro il termine predetto e se il
          giudice  non  dispone  la  convalida  nelle quarantotto ore
          successive.
              4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza.
              5.   Il   divieto  di  cui  al  comma 1  e  l'ulteriore
          prescrizione  di  cui  al  comma 2 non possono avere durata
          inferiore  a  un  anno  e  superiore  a  cinque anni e sono
          revocati   o  modificati  qualora,  anche  per  effetto  di
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
          o  siano  mutate  le  condizioni  che ne hanno giustificato
          l'emissione.  La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque
          applicata    quando    risulta,   anche   sulla   base   di
          documentazione   videofotografica   o   di  altri  elementi
          oggettivi,  che  l'interessato ha violato il divieto di cui
          al comma 1.
              6.  Il  contravventore  alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
          con  la  multa  da  10.000  euro  a  40.000 euro. Le stesse
          disposizioni  si  applicano nei confronti delle persone che
          violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
          svolgono  manifestazioni sportive adottato dalle competenti
          Autorita'  di  uno  degli  altri  Stati  membri dell'Unione
          europea.
              7.  Con  la  sentenza di condanna per i reati di cui al
          comma 6  e  per  quelli  commessi in occasione o a causa di
          manifestazioni  sportive  o  durante  i  trasferimenti da o
          verso  i  luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
          di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
          o   comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento  di
          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un
          periodo  da  due  a  otto  anni,  e  puo'  disporre la pena
          accessoria  di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del
          decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
          della  sentenza  non  definitiva  che dispone il divieto di
          accesso  nei  luoghi  di  cui  al comma 1 e' immediatamente
          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
          nei  casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e di
          applicazione della pena su richiesta.
              8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a  comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
          cui  al  comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
          luogo,  nel  quale  lo  stesso  interessato  sia reperibile
          durante   lo   svolgimento   di  specifiche  manifestazioni
          agonistiche.».
              - L'art.    1-quinquies    del   citato   decreto-legge
          24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 reca:
              «Art.   1-quinquies.   -   1.   La   violazione   delle
          disposizioni  di  cui all'art. 1-quater, comma 1, e' punita
          con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a
          10.329 euro.
              2.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'art.
          1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
              3.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'art.
          1-quater,   commi 3   e   4,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
              4.  In  caso di violazione delle disposizioni di cui ai
          commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-quater sono altresi' revocate
          le  concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che
          comunque   non   possono  essere  utilizzati  per  ospitare
          incontri  di  calcio organizzati dalla Federazione italiana
          gioco calcio
              5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti
          sportivi  di  cui  al  comma 1 dell'art. 1-quater in numero
          superiore  a  quello  stabilito  per  l'impianto  o  per un
          settore  dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un
          numero  di  spettatori superiore al numero dei posti di cui
          dispone  l'impianto  o  il  settore, si applica la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
              6.    Chiunque   occupa   indebitamente   percorsi   di
          smistamento  o  altre  aree  di impianti sportivi di cui al
          comma 1  dell'art.  1-quater non accessibili al pubblico e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 103
          euro a 516 euro.
              7.  Chiunque  accede  indebitamente  all'interno  di un
          impianto  sportivo  di  cui  al  comma 1 dell'art. 1-quater
          privo  del  titolo  di  accesso  e'  punito con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
              8.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
          articolo  sono  irrogate  dal  prefetto della provincia del
          luogo in cui insiste l'impianto.
              9.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione
          delle  disposizioni  di cui all'art. 1-quater, comma 3, che
          si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.».