IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 863, nell'incrementare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di un importo pari a 64.379 milioni di euro per il periodo 2007-2013, prevede che non meno del 30% delle suddette risorse sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali; Considerato che il comma 864 del citato art. 1 della legge finanziaria 2007 ribadisce che il Quadro strategico nazionale costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia; Considerato che il predetto comma 864 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti; Considerato che la predetta Cabina di regia dovra' garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi; Visto il Quadro strategico nazionale, di seguito denominato semplicemente QSN, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 22 dicembre 2006; Considerato inoltre che il suddetto QSN prevede cinque Programmi operativi nazionali, tra cui il Programma operativo nazionale «reti e mobilita» a titolarita' di un'Amministrazione centrale, che rappresenta quindi l'Autorita' di gestione del programma; Tenuto conto che per i Programmi operativi nazionali, secondo quanto disciplinato nel QSN al capitolo VI.2.4, si prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA) che affianca l'attivita' dell'Autorita' di gestione; Considerato che il piano finanziario del QSN destina alla priorita' 6 «Reti e collegamenti per la mobilita» un ingente volume di risorse, riconducibili all'intera politica regionale unitaria (nazionale e comunitaria); Considerato che lo stesso QSN, nell'ambito di tale priorita', richiama il rispetto della destinazione di almeno il 30% della spesa ordinaria al Mezzogiorno e rileva la necessita' che la politica regionale unitaria poggi su una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra Stato centrale e regioni, che stabilisca in modo condiviso e trasparente le priorita' e definisca tempi realistici per la progettazione e l'attuazione; Rilevata pertanto la valenza strategica della cooperazione interistituzionale tra Stato e regioni per assicurare le predette condizioni e per garantire un effettivo coordinamento dei diversi segmenti e strumenti delle politiche in atto nonche' dei diversi attori coinvolti; Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei trasporti ai sensi del citato comma 864, secondo i criteri di composizione previsti dalla disposizione stessa ed assicurando i necessari supporti tecnici ed organizzativi per l'espletamento dei compiti attribuiti; Decreta: Art. 1. Cabina di regia 1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei servizi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La Cabina di regia costituisce, per il suddetto settore, la sede di confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, assicurando in tale prospettiva il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche ordinarie nazionali e regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito della programmazione regionale unitaria della politica di coesione, nonche' l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. 3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al com-ma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, sulla base degli indirizzi fissati nei suddetti programmi, per facilitare un'efficace integrazione fra gli investimenti promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una piu' stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi del Mezzogiorno.