IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
    Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto l'art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione;
    Visto   il   principio   statuito   nella  sentenza  della  Corte
costituzionale  n.  12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento
di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati
in  territori  individuati  da decisioni comunitarie in diversi Stati
membri  della  Comunita'  europea  sono riconducibili alla materia di
legislazione   esclusiva   dello   Stato  attenendo  alla  profilassi
internazionale  e  riguardano  anche  profili  incidenti sulla tutela
dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;
    Vista  il  decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  l6 aprile  2006,  n.  193,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 121 del 26 maggio
2006, in particolare l'art. 8;
    Vista  la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione
della  febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione
del morbo della «lingua blu» degli ovini;
    Vista   la   decisione  2001/572/CE  che  modifica  la  decisione
90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
    Considerato che il nuovo sierotipo 1 del virus della Blue tongue,
comparso  nella  regione Sardegna nel corso dell'autunno 2006, che ha
determinato  la  morte di numerosi capi ovini nonche' il blocco della
movimentazione delle specie sensibili dalla regione verso la restante
parte del Continente, ha destato seria preoccupazione;
    Considerato  che  per  tale  motivo  il Ministero della salute di
concerto  con  l'Assessore  alla  sanita'  della regione Sardegna, ha
convenuto che il ricorso alla vaccinazione rappresenta l'unica strada
percorribile  per  salvaguardare il patrimonio zootecnico regionale e
nazionale  e  consentire  lo  spostamento degli animali sensibili nel
rispetto delle norme comunitarie;
    Rilevato  che  alfine  di  mettere  a disposizione nel piu' breve
tempo  possibile  un presidio immunizzante da utilizzarsi nel periodo
nel  quale  l'attivita'  dei  vettori  e'  minima, il Ministero della
salute  in  collaborazione  con gli organi tecnico-scientifici, hanno
verificato la possibilita' di produrre in tempi brevi un vaccino che,
se  risultera' conforme in termini di sicurezza, innocuita' oltreche'
d'efficacia,  sara'  messo  a disposizione degli allevatori a partire
dal mese di marzo 2007;
    Considerato   che   non  e'  reperibile  un  auspicabile  vaccino
inattivato BTV 1 da poter utilizzare durante tutto l'arco dell'anno e
che  l'unico  vaccino  presente  sul mercato e' quello vivo attenuato
prodotto  da  «Ondersterport Biological Products LTD» del Sud Africa,
ma  che  a  seguito  delle  verifiche  effettuate dal Ministero della
salute  e  comunicate alla regione Sardegna, tale presidio, per tempi
di  produzione  e  consegna,  non  poteva essere disponibile in tempi
compatibili con le esigenze della campagna vaccinale;
    Considerato  che  di tale prospettiva sono state rese edotte, nel
corso della riunione del 3 gennaio 2007, le Associazioni di categoria
alfine  di  coinvolgere  e preparare il mondo allevatoriale evitando,
per   difetto   di  informazione,  le  difficolta'  incontrate  nelle
precedenti campagne vaccinali;
    Ritenuto  comunque necessario, anche nelle predette condizioni di
urgenza,  fornire  i  requisiti  minimi  indispensabili in termini di
innocuita'   ed   efficacia  del  vaccino  vivo  attenuato,  prodotto
sperimentalmente     dall'Istituto    Zooprofilattico    Sperimentale
dell'Abruzzo  e  del  Molise, attraverso la sperimentazione avviata a
partire  dal  10 gennaio  2007  da  parte  del  medesimo Istituto con
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna presso le sedi
individuate  da  quest'ultimo  nella  regione  Sardegna,  secondo  un
protocollo  messo  a  punto  dai  sopra  citati  istituti  e sotto la
supervisione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanita';
    Visto  l'accordo  tra  il  Ministero  della  salute,  la  regione
autonoma  della  Sardegna,  il  Centro  di referenza nazionale per le
malattie  esotiche di Teramo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della  Sardegna  e  le  principali  associazioni  di  categoria delle
imprese  agricole, che impegna, ognuno per la parte di competenza, ad
assicurare  la  corretta adozione delle misure relative alla campagna
vaccinale da sierotipo BTV1 nella regione Sardegna per il 2007;
    Visto  il  verbale  della  riunione  tenutesi presso il Ministero
della   salute  in  data  3  e  4 gennaio  2007,  alla  presenza  del
Sottosegretario  di  Stato on. Gian Paolo Patta e dell'Assessore alla
sanita'  della regione Sardegna, prof.ssa Nerina Dirindin e aventi ad
oggetto  la  fornitura  di vaccino vivo per la febbre catarrale degli
ovini in Sardegna per l'anno 2007;
    Considerato  che  il  vaccino  di  cui  trattasi e' il ceppo BTV1
dell'Istituto  di  Ondersterport  sudafricano  estratto  dal  vaccino
tetravalente  e  prodotto  per  clonazione  e  che  detto  vaccino e'
sottoposto  a  controlli «in continuo» del titolo virale stabilito in
103 TCID50/dose;
    Rilevato  che  nel  corso  della  riunione  del  22 gennaio  2007
l'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ha
assicurato  la  produzione  del  quantitativo di dosi di vaccino vivo
attenuato   BTV1   necessario   all'espletamento  della  campagna  di
vaccinazione 2007;
    Visto il capitolato tecnico di produzione e controllo del vaccino
vivo    attenuato   BTV   sierotipo   1   predisposto   dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
    Considerato che nel corso della riunione del 22 febbraio 2007, e'
stata  fornita  una  relazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale   della   Sardegna,   dell'Abruzzo   e   del   Molise  e
dall'Istituto  Superiore di Sanita' sullo «Stato di avanzamento della
sperimentazione  avente  come  obiettivo  principale  la  valutazione
dell'innocuita'  e,  in via subordinata, l'efficacia del vaccino BTV1
utilizzato  in  condizioni  sperimentali»,  nelle  cui conclusioni e'
riportato  che  il  ceppo vaccinale BTV1 vivo attenuato e' innocuo ed
immunogeno;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  L'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell'Abruzzo e del
Molise  e' autorizzato a produrre il vaccino vivo attenuato contro il
virus  BTV1  per  la  campagna  vaccinale 2007, secondo il capitolato
tecnico  contenente le specifiche di produzione, allegato al presente
provvedimento.
    2.  L'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell'Abruzzo e del
Molise provvede a consegnare il vaccino alla regione Sardegna secondo
le modalita' indicate nell'accordo recante «Campagna vaccinale per la
febbre  catarrale  degli ovini in Sardegna per l'anno 2007» e secondo
un  piano  di fornitura concordato con la regione Sardegna e sotto il
controllo del Ministero della salute.
    Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 12 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 309