IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988,  n. 218, che stabilisce misure di
lotta  contro  l'afta  epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento
per  la  determinazione  dei  criteri  per  il  calcolo del valore di
mercato  degli  animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;
  Vista  la  decisione  2006/759/CE della Commissione dell'8 novembre
2006,  recante  approvazione  di  alcuni  programmi  nazionali per il
controllo  della  salmonella  nei gruppi da riproduzione della specie
Gallus Gallus;
  Vista  la  decisione  2006/875/CE della Commissione del 30 novembre
2006,  che  approva  i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza
delle  malattie  animali  e  di talune TSE e per la prevenzione delle
zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007;
  Visto  il  decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione
della  direttiva  2003/99/CEE  del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
  Visto  il  regolamento  2160/2003  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici
specifici presenti negli alimenti;
  Vista  la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990,
relativa   a  talune  spese  nel  settore  veterinario  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1003/2005  della Commissione, del
30 giugno  2005,  che  applica  il  regolamento (CE) n. 2160/2003 per
quanto  riguarda  un  obiettivo  comunitario  per  la riduzione della
prevalenza  di  determinati  sierotipi  di  salmonella  nei gruppi di
riproduzione  di  Gallus  gallus  e  modifica  il regolamento (CE) n.
2160/2003;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1091/2005  che  implementa  il
regolamento  (CE) n. 2160/2003 relativamente all'impiego di specifici
mezzi  di  controllo nell'ambito dei piani nazionali per il controllo
della salmonella;
  Considerato  che  il  piano  nazionale  di controllo approntato dal
Centro   nazionale  di  referenza  delle  salmonellosi  e  presentato
dall'Italia  e'  stato  approvato  dalla  Commissione  europea con la
decisione 2006/759/CE e con decisione 2006/875/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   E'   resa   obbligatoria  su  tutto  il  territorio  nazionale
l'esecuzione  del  piano  di  controllo  di  Salmonella  Enteritidis,
Typhimurium,  Hadar,  Virchow  e  Infantis nei gruppi di riproduttori
della  specie  Gallus  Gallus, di seguito denominato piano, secondo i
criteri  e  le  modalita'  delineati  nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  regioni e province autonome, nell'ambito delle attivita' di
programmazione   e   coordinamento,   predispongono   indirizzi   per
disciplinare  l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I,
verificandone l'applicazione.
  3.  Le  regioni  e  provincie  autonome  provvedono  ad  inviare al
Ministero  della  salute entro il 15 marzo di ogni anno una relazione
tecnico-finanziaria  sull'andamento  del  piano,  conformemente  alle
disposizioni emanate dal Ministero stesso.
  4.    Gli    Istituti   zooprofilattici   sperimentali   comunicano
tempestivamente   all'azienda   sanitaria   locale   competente   per
territorio,  alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti
positivi  di  tutti  gli  esami di laboratorio da essi effettuati nel
corso dell'espletamento delle attivita' del piano.