IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  l'art.  1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
in  cui  e'  previsto  che  per il monitoraggio degli adempimenti del
patto  di  stabilita'  interno le province e i comuni con popolazione
superiore  a  5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato  entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto        di        stabilita'        interno       nel       sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683,
sia  quella  di  cassa,  attraverso  un  prospetto e con le modalita'
definiti  con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato  citta'  ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente
ai  sensi  dei  commi 678 e 679 dell'art. 1 della stessa legge n. 296
del 2006;
    Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, ultimo periodo, della
legge   27 dicembre   2006,   n.   296,  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  concernente  il  prospetto  dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679 dell'art. 1
della stessa legge n. 296 del 2006 e, successivamente, all'emanazione
del   decreto   relativo   al  prospetto  e  alle  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e alla
verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno;
    Visto il comma 678, lettera a), dell'art. 1 della citata legge n.
296  del  2006  che  fa  riferimento  al  saldo  medio di cassa, come
definito  dal  comma 680,  quale  differenza  tra  le entrate finali,
correnti  e in conto capitale, e le spese finali, correnti e in conto
capitale,  al  netto, rispettivamente, delle riscossioni di crediti e
delle concessioni di crediti, quali risultano dai conti consuntivi;
    Visto  il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del
2006 che fa riferimento, ai fini della determinazione degli obiettivi
programmatici,  al  saldo finanziario medio definito dal comma 680 al
netto delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005
derivanti  dalla  dismissione  del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate,   nel  medesimo  triennio,  all'estinzione  anticipata  di
prestiti;
    Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
                              Decreta:

                           Articolo unico

    1.  Le  province  e  i  comuni  con popolazione superiore a 5.000
abitanti  forniscono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dipartimento  della ragioneria generale dello Stato - le informazioni
di cui all'art. 1, comma 685, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con le modalita' ed i prospetti definiti dagli allegati
A e B al presente decreto.
    2.  I  prospetti devono essere trasmessi - utiliziando il sistema
web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel
sito  www.pattostabilita.rgs.tesoro.it entro trenta giorni dalla data
ultima utile per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
2007  o,  nel caso in cui il bilancio sia stato gia' approvato, entro
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 23 marzo 2007
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio