IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  legge  n. 248/2006, di
conversione  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono pervenuti
all'autorita'   numerosi  quesiti  da  parte  delle  Associazioni  di
categoria,  Ordini  ed albi professionali e stazioni appaltanti circa
il regime dei compensi professionali per l'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
  Data  la  rilevanza  delle  questioni  prospettate,  l'autorita' ha
proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli
Ordini   professionali,   dell'Organizzazione   delle   societa'   di
ingegneria  e  con  i  rappresentanti delle stazioni appaltanti e del
Ministero della giustizia.
  In   particolare,   alcuni   Ordini  professionali  hanno  rilevato
l'inapplicabilita'  della  abolizione  dei  minimi inderogabili delle
tariffe professionali, disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006,
agli   appalti   rientranti   nell'ambito   applicativo  del  decreto
legislativo n. 163/2006 (d'ora innanzi «Codice»).
  Le  stazioni appaltanti hanno rappresentato difficolta' applicative
in  relazione  alle  modalita' di valutazione delle offerte anomale e
chiesto  chiarimenti circa la possibilita' di continuare ad applicare
agli  affidamenti  in  questione  il  comma 12-bis,  dell'art. 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla
legge   26 aprile   1989,   n.  155,  che  consente  di  ribassare  i
corrispettivi  minimi  fino  al  20%.  Inoltre,  hanno  segnalato gli
elevati  ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la
suindicata nuova normativa.
Ritenuto in diritto.
  In  data  4 luglio  2006  e'  stato  pubblicato il decreto legge n.
223/2006  che,  all'art.  2,  comma 1, ha disposto che «..... ...sono
abrogate  le  disposizioni legislative e regolamentari che prevedono,
con    riferimento    alle    attivita'    libero   professionali   e
intellettuali: a)  la  fissazione  di  tariffe  obbligatorie  fisse o
minime   ovvero  il  divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;.....».
  In  sede  di conversione del suddetto decreto, da parte della legge
4 agosto 2006, n. 248, la disposizione e' stata cosi' modificata alla
lettera a):  l'obbligatorieta'  di  tariffe  fisse  o  minime  ovvero
......».  Inoltre,  e' stata aggiunta al comma 2 del medesimo art. 1,
la  seguente  disposizione: «nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni  appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute  adeguate,  quale  criterio  o  base  di  riferimento per la
determinazione dei compensi per attivita' professionali».
  L'art. 92, comma 2, ultimo periodo del codice, entrato in vigore il
1° luglio   2006,   dispone   che:   «I   corrispettivi  sono  minimi
inderogabili  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo unico della
legge  4 marzo  1958,  n.  143,  introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.»
  Disposizioni   analoghe   sono  contenute  nell'art.  92,  comma 4,
nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53, del codice stesso.
  Appare  evidente  come le disposizioni sopra citate disciplinano in
modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attivita' libero
professionali  ed  intellettuali.  Tuttavia,  poiche'  le  due  fonti
normative  citate  sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi,
detta   antinomia   deve   essere   risolta  ricorrendo  al  criterio
cronologico previsto dall'art. 15, delle disposizioni preliminari del
codice  civile,  dalla  cui  applicazione  deriva  che  l'art. 2, del
decreto-legge  n.  223/2006,  convertito  nella  legge  n.  248/2006,
emanato  successivamente,  prevale  sulle norme contenute nel decreto
legislativo  n.  163/2006  per  sopravvenuta  regolamentazione  della
materia  gia'  disciplinata  da  fonte  anteriore  (si veda una prima
conferma,  se  pure indiretta, nella giurisprudenza in T.A.R. Marche,
19 luglio 2006, n. 632).
  Ne'  si  puo'  sostenere  che  le  disposizioni  citate del decreto
legislativo   n.   163/2006  costituiscano  norma  speciale  rispetto
all'art.  2,  della  legge n. 248/2006. Dal punto di vista oggettivo,
infatti,  le  «attivita' libero professionali e intellettuali» cui si
riferisce il decreto Bersani, sono tutte le attivita' professionali o
servizi  professionali, compresi i servizi attinenti all'architettura
e   all'ingegneria,   nonche'   le  attivita'  tecnico-amministrative
connesse; tale interpretazione e' confermata dal diritto comunitario,
i  cui  principi  sono  richiamati nella disposizione in esame, ed in
particolare  dall'art.  50,  del  trattato  che precisa che i servizi
comprendono,   tra  l'altro,  le  attivita'  di  libera  professione.
Inoltre, l'affidamento di tali servizi da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici   e'   disciplinato  dalle  direttive  comunitarie  di
settore.
  Peraltro, a favore di tale interpretazione depone anche il comma 2,
dell'art.  2,  della  legge n. 248/2006, che fa esplicito riferimento
alle procedure ad evidenza pubblica.
  Ne'  puo'  condurre a conclusioni diverse il divieto di abrogazione
implicita  contenuto  nell'art.  255,  comma 1,  del  codice:  sia la
dottrina  che  la  giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  Corte cost.
sentenza  13 gennaio  1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso
che tali clausole «di resistenza» siano disposte da fonti subordinate
alla  Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono
possano  resistere  agli  effetti  abrogativi  determinati  da  leggi
incompatibili.   Nessuna   fonte   subcostituzionale   puo'   infatti
attribuirsi  potenzialita'  normative maggiori a quelle peculiari del
tipo a cui appartiene.
  Pertanto,  in  considerazione  delle  innovazioni legislative sopra
richiamate,  sono  da  considerare  implicitamente  abrogati l'ultimo
periodo  del  comma 2,  dell'art.  92,  il comma 4, dell'art. 92, del
codice   (i  corrispettivi  determinati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero  della  giustizia 4 aprile 2001 sono minimi inderogabili) e
l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53 (le spese di progettazione
esecutiva  sono  minimi inderogabili). Attualmente, l'applicazione di
tale  ultima  disposizione  e'  sospesa  fino  al 1° agosto 2007, per
effetto del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. Tuttavia, puo'
considerarsi   implicitamente   abrogata  la  identica  disposizione,
applicabile   fino   al   1° agosto  2007,  contenuta  nell'art.  19,
comma 1-ter, della legge n. 109/1994.
  Per  quanto  riguarda  il  decreto  del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554,  le  disposizioni  di cui all'art. 62, e
quelle  di  cui  all'art.  210, che prevedono rispettivamente che «la
quota  del  corrispettivo  complessivo riferita alla progettazione e'
determinata  sulla  base delle percentuali ed aliquote di prestazioni
parziali  previste  dalle  vigenti  tariffe professionali.....» e che
«i compensi  spettanti  ai collaudatori non appartenenti all'organico
della  stazione  appaltante  per l'effettuazione del collaudo e della
revisione  degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe
professionali degli ingegneri ed architetti.» si devono intendere nel
senso  che gli importi cosi' determinati non sono piu' da considerare
come minimi inderogabili.
  Stante,  quindi, l'asserita applicabilita' dell'art. 2, della legge
n.  248/2006,  anche  al  settore  degli  affidamenti  di  servizi di
ingegneria  e  di  architettura  disciplinati  dal codice, si ritiene
opportuno   affrontare   le   problematiche   applicative   derivanti
dall'abrogazione dei minimi tariffari.
  Innanzitutto,  va  precisato  che  la  questione  qui  trattata non
riguarda  gli incarichi di progettazione interna all'amministrazione,
in quanto i dipendenti non percepiscono un compenso professionale per
le  attivita'  richieste  dall'amministrazione  stessa,  ma  un  mero
compenso  incentivante. Quindi le previsioni del codice dei contratti
(art.  92,  comma  5)  in  merito  alla  percentuale  da destinare ai
dipendenti   interni   all'amministrazione   per   le   attivita'  di
progettazione, direzione lavori e collaudo rimangono in vigore.
  Per  quanto  riguarda,  poi,  l'importo  stimato da porre a base di
gara,   si  deve  anzitutto  ribadire  quanto  gia'  affermato  nella
determinazione  di  questa  autorita' 19 gennaio 2006, n. 1, circa la
necessita'  che  le  stazioni appaltanti indichino nelle procedure di
conferimento   degli   incarichi   gli   elementi   essenziali  della
prestazione  ed  in particolare l'importo stimato, dovendosi ritenere
insufficiente  il  semplice  richiamo  all'applicazione delle tariffe
professionali   da   effettuarsi   ex  post,  ancor  piu'  alla  luce
dell'abrogazione dei minimi tariffari.
  Si  deve,  poi,  tenere  presente  che prima dell'entrata in vigore
della  legge n. 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per
legge,  le  gare  per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto
sulle  spese  per  l'espletamento dell'incarico. Con l'abolizione dei
minimi  tariffari,  il  ribasso  riguarda  ora l'intero importo della
prestazione (onorario piu' le spese).
  Per  quanto  riguarda  le  modalita'  di  definizione  dell'importo
stimato  dell'appalto,  l'art.  2,  comma 2, della legge n. 248/2006,
indica  quale  criterio  per individuare l'importo da porre a base di
gara  le  vigenti  tariffe  «ove motivatamente ritenute adeguate». Al
riguardo  si deve richiamare il principio di adeguatezza previsto dal
secondo  comma, dell'art. 2233, del codice civile, che stabilisce che
«in   ogni   caso   la  misura  del  compenso  deve  essere  adeguata
all'importanza  dell'opera  e  al  decoro  della  professione».  Cio'
significa  che  per  gli  affidamenti  di  servizi di architettura ed
ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare
il  corrispettivo  a  base  d'asta applicando il decreto ministeriale
4 aprile  2001, che e' richiamato dall'art. 253, comma 17, del codice
e la cui validita' e' stata confermata dalla Corte costituzionale con
ordinanza n. 352 del 2006.
  In  relazione  alla questione dell'applicabilita' del comma 12-bis,
dell'art.  4,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con
modificazioni  dalla  legge  26 aprile  1989,  n.  155 - disposizione
citata  espressamente  dall'art. 92, comma 4, del codice - si ritiene
che  la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non abbia
piu'  rilevanza  alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo
verra' stabilito dal mercato (in sede di gara).
  Sono  state,  poi,  segnalate ulteriori problematiche connesse alla
liberalizzazione  delle tariffe e segnatamente, gli elevati ribassi e
la valutazione delle offerte anomale.
  Si  deve  premettere  che le stazioni appaltanti possono affidare i
servizi  di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo
piu'  basso  che  con  il  criterio  dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,  anche  se  tale ultimo criterio appare piu' indicato in
relazione  alla  specificita'  ed  alla  complessita'  dei servizi in
questione,  la  cui  natura  richiede  spesso  la valutazione aspetti
qualitativi ed innovativi.
  Negli  affidamenti  con  il  criterio del prezzo piu' basso, che ad
oggi  e'  pienamente  utilizzabile  stante  la  abolizione dei minimi
tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  e'  possibile, ai sensi dell'art. 124, comma 8,
del codice, procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale
individuate  secondo  il criterio previsto nell'art. 86, comma 1, del
codice.   Per  gli  affidamenti  di  importo  superiore  alla  soglia
comunitaria   si   deve  invece  sempre  applicare  la  procedura  di
valutazione  delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88, del
codice.
  In  caso  di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,  si applica per i contratti di qualsiasi importo, l'art.
86, comma 2, sulla valutazione della congruita' delle offerte. Sempre
in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare le
problematiche   rilevate  in  fase  di  scelta  dell'esecutore  della
prestazione  professionale, si suggerisce alle stazioni appaltanti di
utilizzare  i  fattori  ponderali indicati dal comma 3, dell'art. 64,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche per
gli appalti soprasoglia, ove possibile.
  Si  ritiene,  infine,  utile  fornire  alcune indicazioni circa gli
aspetti  procedurali  delle  gare  per  i  servizi di architettura ed
ingegneria, a seguito dell'entrata in vigore del codice.
  Per  i servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000, l'art.
91,  comma 2,  del  codice dispone che detti incarichi possono essere
affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del responsabile del
procedimento,  ad  operatori  economici  in  possesso  di  specifiche
qualificazioni  economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali
a  quelle  previste  per  l'affidamento  di contratti di pari importo
mediante  le  procedure  aperta, ristretta o negoziata con bando, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza
pubblicazione  di  un  bando  di  gara (art. 57, comma 6, del codice)
previa  selezione  di almeno cinque operatori economici da consultare
se   sussistono   in   tale  numero  soggetti  idonei;  l'affidamento
all'operatore   economico   che   ha   offerto   le  condizioni  piu'
vantaggiose,  determinate  sulla  base  del  criterio del prezzo piu'
basso  o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Al riguardo si
rinvia  alle  indicazioni formulate da questa autorita' con la citata
determinazione 19 gennaio 2006, n. 1.
  Per  completezza  del  tema in esame, si pone, infine, la rilevante
questione   dell'applicabilita'   agli   incarichi  di  progettazione
dell'art  125,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  recante  la
disciplina  di  lavori,  servizi  e  forniture  «in  economia»,  e in
particolare  della  parte  finale  del  comma 11,  che per servizi (e
forniture)   di   importo   inferiore  a  ventimila  euro,  consente,
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
  In merito a cio', in linea generale, si osserva che difficilmente i
servizi   tecnici  in  materia  di  lavori  pubblici  possano  essere
ricompresi  tout  court  tra  i  servizi  in  economia,  sia  perche'
l'affidamento  dei  servizi  tecnici  e'  sottoposto  a  specifica ed
autonoma  disciplina,  dove  le regole si diversificano a seconda che
l'importo  stimato  del  compenso  superi  o  meno  la soglia di Euro
100.000, sia perche' l'acquisizione in economia deve essere preceduta
dall'assunzione  di  specifico  provvedimento  interno  da  parte  di
ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi
da  acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle
proprie  specifiche  esigenze  e  in  relazione all'oggetto ovvero in
riferimento  coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto
art. 125.
  Fermi   restando   tali   limiti,   dal  combinato  disposto  degli
articoli 91,  comma 2,  e  125,  comma 11,  del  codice,  non si puo'
tuttavia  escludere  che  una  stazione appaltante, in relazione alle
proprie  specifiche  esigenze  ed  attivita', possa ricomprendere nel
regolamento   interno  per  la  disciplina  della  propria  attivita'
contrattuale,  anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e,
pertanto,  per  le prestazioni di importo inferiore a Euro 20.000, in
base  all'art.  125,  comma 11, del codice, procedere alla scelta del
tecnico   mediante  affidamento  diretto.  In  tal  caso  il  ribasso
sull'importo  della  prestazione, stimato ai sensi del citato decreto
del  Ministro  della giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra
responsabile  del procedimento e l'operatore economico cui si intende
affidare la commessa.
  In base a quanto sopra considerato;
                             Il Consiglio:

  a) e' dell'avviso che l'abrogazione dell'obbligatorieta' dei minimi
tariffari  disposta  dall'art. 2, della legge n. 248/2006, si applica
anche  agli  affidamenti  di  servizi  di  ingegneria ed architettura
disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006;
  b) ritiene  che  siano  da  considerarsi implicitamente abrogate le
seguenti  disposizioni  del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo
periodo  del  comma 2,  dell'art.  92,  il  comma 4,  dell'art.  92 e
l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53;
  c) ritiene   che  le  stazioni  appaltanti  possono  legittimamente
determinare  il  corrispettivo  a  base d'asta utilizzando il decreto
ministeriale 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
  d) e'  dell'avviso  che  non  ha  rilievo  la  norma richiamata dal
comma 12-bis,  dell'art.  4,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
  e) ritiene  che  i  servizi  tecnici di importo stimato inferiore a
Euro  100.000  possano  essere  affidati dalle stazioni appaltanti ai
sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, nel rispetto dei principi di
non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  proporzionalita'  e
trasparenza  e  secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di
un  bando  di  gara,  previa  selezione  di  almeno  cinque operatori
economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei;
al  riguardo  si  rinvia  anche  alle indicazioni formulate da questa
autorita' con la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;
  f) ritiene  che  per  i servizi tecnici di importo inferiore a Euro
20.000  le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e
125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel
regolamento  interno per la disciplina dell'attivita' contrattuale in
economia.
    Roma, 29 marzo 2007
                                        Il Presidente: Rossi Brigante