IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio, 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  il  18 febbraio 2004 e successive
integrazioni  di cui l'ultima in data 18 gennaio 2007 dall'impresa Du
Pont  de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio 10
-  Milano,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria del
prodotto  fitosanitario  denominato  TALENDO,  contenente la sostanza
attiva proquinazid;
    Vista  la decisione della Commissione dell'Unione europea in data
29 settembre  2004, n. 2004/686/CE «che riconosce in linea di massima
la  conformita'  del  fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in
vista  di  un eventuale inserimento della sostanza attiva proquinazid
nell'Allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   poter  rilasciare  autorizzazione  provvisoria  e
limitare  la  validita' della stessa al tempo determinato in anni 3 a
decorrere dalla data del presente decreto;
    Vista  la  nota  dell'Ufficio  del 22 febbraio 2007, con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2007, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  3,  fermo  restando l'esito della valutazione della Commissione
europea  circa  l'inserimento  della  sostanza  attiva proquinazid in
Allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, l'Impresa Du Pont de Nemours
Italiana  S.r.l.,  con  sede  legale in via Pontaccio 10 - Milano, e'
autorizzata  in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato TALEND con la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Per  la  sostanza  attiva  proquinazid  sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nei provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
        Prodotti destinati        |
        all'alimentazione         |Limiti massimi di residui* (mg/kg)
=====================================================================
               vite               | uva da tavola e uva da vino: 0,5
---------------------------------------------------------------------
                                  |            vino: 0,02

    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50-100-200-250-500
e litri 1-2,5-5.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Du
Pont   de   Nemours   (France)  S.A.S.  -  Cernay,  Francia;  nonche'
confezionato  presso  lo stabilimento dell'impresa Du Pont de Nemours
italiana S.r.l., in via Siemens 12 - Bolzano.
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12106
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubbilca italiana.
    Roma, 16 marzo 2007
                                      Il direttore generale: Borrello