IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300;  l'accordo  tra  la  Comunita'  europea  e la Confederazione
Svizzera  fatto  a  Lussemburgo  il  21 giugno 1999, ratificato dalla
legge 15 novembre 2000, n. 364; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n. 277; il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo
2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nelle sedute del 21 febbraio 2007 e 27 febbraio 2007, indetta
ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestata  verte su materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il seguente titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  diploma  di  oboe conseguito
presso  il  Conservatorio  di  Musica  «N.  Paganini»  di  Genova  il
3 ottobre 1996;
    abilitazione  all'insegnamento:  «diploma  di pedagogia musicale»
conseguito  presso il Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana
di   Lugano  il  2 giugno  2003,  posseduto  dal  cittadino  italiano
Fiorentini  Davide  nato  a  Genova  il 7 febbraio 1975, e' titolo di
abilitazione  all'esercizio in Italia della professione di docente di
educazione  musicale  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria nella
classe di concorso:
      77/A «Strumento musicale nella scuola media - oboe».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 24 marzo 2007

                                         Il direttore generale: Dutto