IL RETTORE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto  1933, n. 1592 e successive
modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modifiche;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modifiche;
  Vista  la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni
in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  della  Luiss  Libera Universita'
internazionale  degli  studi sociali Guido Carli, emanato con decreto
rettorale  n.  7  del  2 febbraio  2004  e  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, e successive
modifiche  di  cui al decreto rettorale n. 112 del 12 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005 e al
decreto  rettorale  n.  11  del  5 febbraio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal consiglio di amministrazione
nella  seduta del 20 marzo 2007, con la quale sono state approvate le
modifiche statutarie;
  Vista  la  nota prot. n. 141 del 21 marzo 2007, con cui la proposta
di   modifiche   statutarie   e'   stata   trasmessa   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  nota  prot.  n.  1187 del 30 marzo 2007, con la quale il
Ministero  dell'universita'  e della ricerca comunica di non avere al
riguardo osservazioni da formulare;

                              Decreta:

  L'art.  6 dello statuto di autonomia della Luiss Libera Universita'
internazionale  degli  studi  sociali  Guido Carli e' modificato come
segue:

                               Art. 6.
  Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
    a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
    b) otto rappresentanti designati dalla stessa associazione, tra i
quali, eventualmente, puo' essere eletto un vice presidente;
    c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione
Amici della LUISS;
    d) il rettore;
    e) il direttore generale;
    f) un professore di ruolo dell'universita';
    g) un   rappresentante   del   governo   designato  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    h) uno studente in corso all'atto della nomina;
    i) il presidente dell'associazione laureati che non appartenga al
personale  docente dell'universita' e che comunque non abbia rapporti
di dipendenza e collaborazione con la stessa;
  Le  designazioni  dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono
in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.
  Il  consiglio  di amministrazione elegge nel suo seno, ai sensi del
seguente  art. 7, commi sesto e settimo, su designazione dell'ALUISS,
il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice
presidente.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
  Con   le   modalita'  previste  nel  secondo  comma possono  essere
stabilite  le  regole  per la sostituzione, per il periodo residuale,
dei membri indicati nel comma medesimo.
  La  funzione  di  segretario  del  consiglio  di amministrazione e'
esercitata dal direttore generale.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2007
                                                    Il rettore: Egidi