Avvertenza:
  Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R.
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3 del
medesimo  testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del  decreto-legge integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.

Sul  video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . .
))

  A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

Esecuzione  della  sentenza  della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione
della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5 giugno 2002.
Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

  1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma,  della  decisione  ((  2003/193/CE  della  Commissione, )) del
5 giugno  2002,  in  relazione a ciascun periodo di imposta nel quale
l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
  2.   L'Agenzia   delle  entrate,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse  dagli  enti  locali  e  delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  dalle  societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei
punti  2  e  3  del  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate  1° giugno  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27
della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  nella  formulazione  vigente
anteriormente  alle  modifiche  apportate dall'articolo 1 della legge
23 dicembre   2005,  n.  266,  liquida  le  imposte  con  i  relativi
interessi;  in  caso  di  mancata  presentazione della dichiarazione,
l'Agenzia  delle  entrate  liquida  le  somme dovute sulla base degli
elementi  direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
recupero  degli aiuti, (( nella misura della loro effettiva fruizione
))  notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna
annualita'    interessata    dal   regime   agevolativo,   contenente
l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che,
in  caso  di  mancato  versamento  entro  trenta giorni dalla data di
notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
dovuti.  Non  si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni
per  violazioni  di natura tributaria e di ogni altra specie comunque
connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non
sono  applicabili  gli istituti della dilazione dei pagamenti e della
sospensione  in  sede  amministrativa.  La  comunicazione  contenente
l'ingiunzione   al   pagamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di
restituzione  dell'aiuto  costituisce  atto  impugnabile davanti alle
Commissioni   tributarie,   ai  sensi  dell'articolo 19  del  decreto
legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, (( e successive modificazioni.
)) Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione
alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo 228,  paragrafo 2, del Trattato che istituisce
la    Comunita'   europea,   quanto   dell'effetto   negativo   delle
determinazioni   di   competenza   della  Commissione  europea  sugli
interventi  in  favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria,
previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio
allegato  dal  richiedente,  puo'  disporre  la  sospensione  in sede
cautelare  delle  ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle
ipotesi di:
    a) errore di persona;
    b) errore materiale del contribuente;
    c) evidente errore di calcolo.
  3.  Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui
al  capo  V  del  regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile   2004,  secondo  i  criteri  di  calcolo  approvati  dalla
Commissione  europea  in  relazione  al  recupero dell'aiuto di Stato
C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29.  Il  tasso  di  interesse da applicare e' il tasso in vigore alla
data  di  scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo
delle  imposte  non  corrisposte  con riferimento al primo periodo di
imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
  4.  Conformemente  alla  disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione  ((  2003/193/CE  della  Commissione, )) del 5 giugno 2002,
costituiscono   deroghe   al   divieto   previsto   dall'articolo 87,
paragrafo 1,  del (( Trattato che istituisce la Comunita' europea, ))
e   non  sono  pertanto  oggetto  di  iscrizione  a  ruolo  a  titolo
definitivo,  gli  aiuti,  comunque determinati nella comunicazione di
ingiunzione   notificata   al   soggetto   beneficiario,   rientranti
nell'ambito  di  applicabilita'  della  regola  ((  «de  minimis», ))
esclusi  i  settori  disciplinati  da  norme  comunitarie speciali in
materia  di  aiuti  di  Stato  emanate  sulla  base  del Trattato che
istituisce  la  Comunita'  economica  europea  o  del (( Trattato che
istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio, ))
vigenti nel periodo di riferimento.
  5.  Ai  fini  del  ((  recupero  di  cui  al  presente articolo, ))
appartengono  alla categoria degli aiuti (( «de minimis» )) gli aiuti
che,  in  base  alla  comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del
20 maggio  1992,  non  eccedono  l'importo complessivo di 50.000 ECU,
elevato  a  100.000  ECU  con  la  comunicazione  96/C 68/06 (( della
Commissione,  ))  del  6 marzo  1996,  su  un  periodo  di  tre  anni
decorrente  dal  primo  aiuto  ((  «de minimis» )); tale massimale si
applica  indipendentemente  dalla  forma degli aiuti o dall'obiettivo
perseguito.
  6.  Per  gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
((  «de  minimis»  ))  di cui alla comunicazione (( 92/C 213/02 della
Commissione,  ))  del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06
(( della Commissione, )) del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento
per  il  calcolo  del  limite massimo ha carattere fisso, esaurito il
quale  inizia  a  decorrere  un  nuovo  triennio. Per la verifica del
limite  si  sommano tutti gli importi di aiuti (( «de minimis» )), di
qualsiasi  tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai
fini  dell'applicazione della regola (( «de minimis» )) nei confronti
delle societa' beneficiarie e' condizione necessaria che il risparmio
d'imposta  goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale
fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.
  7.  Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel  periodo  di  riferimento  e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta  di  denaro.  Gli  aiuti  erogati  in  forma diversa, ai fini
dell'applicazione  del  limite  previsto dalla regola (( «de minimis»
)), devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al
lordo  dell'imposta  eventualmente  applicabile  sull'aiuto.  Ai fini
della  determinazione  del  limite  per  gli aiuti (( «de minimis» ))
ottenuti  fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di
conversione  del  valore  nominale in lire nel valore in ECU; per gli
aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e'
fisso  e  pari  a  1.936,27.  Il  tasso  di  conversione  lira/ECU da
applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a
quello di concessione dell'aiuto (( «de minimis» )).
  8.  Sono  esclusi  dal  cumulo  per il computo dell'importo massimo
fissato  per l'applicazione della regola (( «de minimis» )) gli aiuti
autorizzati  dalla  Commissione  ((  europea  ))  o  rientranti in un
regolamento  di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso
presupposto,    qualora   la   rispettiva   normativa   non   preveda
diversamente.
  9.   Le   societa'  beneficiarie,  che  intendono  avvalersi  della
disposizione  di  cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative  agli  aiuti  (( «de minimis» )) ricevuti con riferimento al
periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato
illegittimo  dalla decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del
5 giugno  2002,  conformemente  alla  disciplina  ((  pro-tempore  ))
vigente.
  10.  La  documentazione  di  cui  al comma 9 e' consegnata a mano o
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro
quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui
al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
  11.  Sono  abrogati  i  commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62.
 
          Riferimenti normativi:

              - La   decisione   2003/193/CE   della  Commissione  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 24 marzo 2003, n. L 77.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  della  legge
          18 aprile  2005,  n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'   europee.   Legge   comunitaria   2004.),   come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  27  (Procedura  per  il  recupero degli aiuti di
          Stato  dichiarati  illegittimi  dalla decisione 2003/193/CE
          del  5 giugno 2002 della Commissione). - 1. In attesa della
          definizione  dei  ricorsi  promossi  innanzi  alla Corte di
          giustizia  delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
          equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del
          regime  di  esenzione fiscale reso disponibile, per effetto
          degli  articoli 3,  comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549,  e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n.   331,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 ottobre  1993,  n.  427,  in  favore  delle societa' per
          azioni  a  partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
          servizi  pubblici  locali,  costituite ai sensi della legge
          8 giugno  1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni
          del   presente  articolo,  in  attuazione  della  decisione
          2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
              2.-6. (Abrogati).
              7.   Le   maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti
          disposizioni  affluiscono in apposita contabilita' speciale
          intestata    al    Ministero    dell'economia    e    delle
          finanze-Dipartimento  per  le  politiche  fiscali. Il conto
          speciale e' impignorabile.
              8.  In  attuazione della decisione della Commissione di
          cui  al  comma 1,  sono  definite  ai  commi successivi  le
          modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a
          tassi  agevolati  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti
          Spa,  ai  sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio
          1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 agosto   1986,   n.  488,  alle  societa'  per  azioni  a
          prevalente  capitale  pubblico,  istituite  ai  sensi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              9.    Il   recupero   e'   effettuato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              10.  Le  societa'  per  azioni  a  prevalente  capitale
          pubblico  che  hanno ottenuto la concessione di mutui dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio
          1994  e  fino  al  31 dicembre  1998,  o quelle attualmente
          titolari,  a  seguito  di  trasformazioni,  di fusioni o di
          altre  operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  a comunicare al Ministero dell'economia e
          delle  finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti.
          Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, avvalendosi
          della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di
          ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse
          indicati  dalla  Commissione e quantifica i benefici goduti
          in   relazione   a   ciascuno  di  essi,  risultanti  dalla
          differenza  tra  il tasso applicato per ciascuna operazione
          di  prestito  e  il  tasso  di  riferimento  indicato dalla
          Commissione.
              11.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
          provvede,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie
          rientranti  nella  categoria  de  minimis e degli ulteriori
          casi  che  per  ragioni  attinenti  al  caso  specifico non
          rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
          Commissione  di  cui al comma 1, a richiedere espressamente
          il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei
          riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far
          data  dalla  prima  rata  di ammortamento e fino all'ultima
          rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate
          degli   interessi   calcolati   sulla  base  del  tasso  di
          riferimento  utilizzato  per  il  calcolo  dell'equivalente
          sovvenzione  nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.
          Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze
          invia  alle  societa'  di cui al comma 10 il nuovo piano di
          ammortamento  per  ciascun mutuo, che sara' vincolante, per
          le  stesse,  a  partire  dalla  prima  rata  immediatamente
          successiva  alla  richiesta di pagamento. Il pagamento deve
          essere  effettuato  entro  trenta  giorni dalla richiesta e
          versato  su  apposita  contabilita'  speciale  intestata al
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze-Dipartimento del
          tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
          politiche  comunitarie,  sono  stabilite le linee guida per
          una  corretta  valutazione  delle  eccezioni  ed  esenzioni
          dall'applicazione delle presenti disposizioni.
              12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti
          e'  dovuta,  oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una
          sanzione  pari  allo  0,5  per  cento  per  semestre  o sua
          frazione, calcolata sulle somme dovute.
              13.  Le  societa'  interessate  possono chiedere, prima
          della  scadenza  del termine per il pagamento, al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento del tesoro,
          Direzione  VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro
          mesi  delle  somme  dovute,  maggiorate  degli interessi al
          saggio  legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si
          intende accordata.
              14.     Il     Ministero    dell'economia    e    delle
          finanze-Dipartimento  del  tesoro,  in  caso  di  mancato o
          incompleto    versamento,   provvede,   anche   avvalendosi
          dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli
          importi  dovuti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              15.   Alle  societa'  che  omettono  di  effettuare  la
          comunicazione   di   cui  al  comma 10,  in  aggiunta  agli
          interessi  di  cui  al  comma 11, e' applicata una sanzione
          pari al 30 per cento delle somme dovute.
              16.  E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
          mediante  compensazione,  delle  somme corrisposte ai sensi
          del  comma 11  in  ogni  caso  di  annullamento, perdita di
          efficacia   o   inapplicabilita'   della   decisione  della
          Commissione di cui al comma 1.».
              - Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  recante  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
          302, S.O.), e' il seguente:
              «Art.  1.  -  Per  l'anno  2006, il livello massimo del
          saldo  netto  da finanziare resta determinato in termini di
          competenza  in  41.000  milioni  di euro, al netto di 7.077
          milioni  di  euro  per  regolazioni debitorie. Tenuto conto
          delle  operazioni  di  rimborso  di  prestiti,  il  livello
          massimo  del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
          11   della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  ivi compreso l'indebitamento all'estero per
          un  importo  complessivo  non  superiore a 2.000 milioni di
          euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
          previsione  per  il  2006,  resta  fissato,  in  termini di
          competenza,   in   244.000   milioni  di  euro  per  l'anno
          finanziario 2006.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  recante  «Disposizioni sulla
          riscossione  delle imposte sul reddito» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
              - Il   testo   dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          31 dicembre   1992,   n.  546,  recante  «Disposizioni  sul
          processo  tributario  in attuazione della delega al Governo
          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
          413»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
          n. 9, S.O., recita:
              «Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
          Il ricorso puo' essere proposto avverso:
                a) l'avviso di accertamento del tributo;
                b) l'avviso di liquidazione del tributo;
                c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
                d) il ruolo e la cartella di pagamento;
                e) l'avviso di mora;
                e-bis) l'iscrizione  di ipoteca sugli immobili di cui
          all'art.  77  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
                e-ter)  il  fermo  di  beni  mobili registrati di cui
          all'art.  86  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
                f) gli   atti   relativi  alle  operazioni  catastali
          indicate nell'art. 2, comma 3;
                g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
          tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
          non dovuti;
                h) il  diniego  o  la  revoca  di  agevolazioni  o il
          rigetto  di  domande  di  definizione agevolata di rapporti
          tributari;
                i) ogni  altro  atto per il quale la legge ne preveda
          l'autonoma    impugnabilita'   davanti   alle   commissioni
          tributarie.
              2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
          l'indicazione  del  termine  entro il quale il ricorso deve
          essere  proposto e della commissione tributaria competente,
          nonche'   delle   relative  forme  da  osservare  ai  sensi
          dell'art. 20.
              3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili  autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
          impugnabili  puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
          mancata  notificazione  di  atti autonomamente impugnabili,
          adottati  precedentemente  all'atto notificato, ne consente
          l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.».
              - Il  Trattato  che  istituisce la Comunita' europea e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002,
          n. C325.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 794/2004 della Commissione,
          del  21 aprile 2004, e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile
          2004, n. L 140.
              - Il testo dell'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
          29,  recante  «Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. legge comunitaria 2005», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., recita:
              «Art.  24 (Attuazione  della  decisione 2005/315/CE del
          20 ottobre 2004 della Commissione, notificata con il numero
          C   (2004)  3893).  -  1.  In  attuazione  della  decisione
          2005/315/CE  del  20 ottobre  2004  della  Commissione,  il
          regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato
          investimenti  nei  comuni  colpiti da eventi calamitosi nel
          2002,   di   cui   all'art.   5-sexies   del  decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 febbraio  2003,  n.  27,  e'  interrotto a
          decorrere  dal periodo d'imposta per il quale, alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  non e' ancora
          scaduto  il  termine  per  la  presentazione della relativa
          dichiarazione  dei  redditi,  nella misura in cui gli aiuti
          fruiti  eccedano  quelli  spettanti calcolati con esclusivo
          riferimento  al  volume  degli  investimenti  eseguiti  per
          effettivi  danni  subiti di cui al comma 2, lettera b), del
          presente articolo.
              2.  Entro  novanta  giorni dalla data di emanazione del
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate che
          determina  le  modalita'  applicative della disposizione di
          cui  al  presente  comma,  i soggetti che hanno beneficiato
          degli  aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica
          all'Agenzia   delle  entrate  una  attestazione,  ai  sensi
          dell'art.  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
          gli  elementi  necessari  per  l'individuazione  dell'aiuto
          illegittimamente   fruito  sulla  base  delle  disposizioni
          contenute    nel   citato   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
                a) il  totale degli investimenti sulla base dei quali
          e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
                b) l'ammontare    degli    investimenti   agevolabili
          effettuati   a  fronte  degli  effettivi  danni  subiti  in
          conseguenza  degli  eventi  di cui al comma 1, calcolati al
          netto   di   eventuali   importi   ricevuti   a  titolo  di
          risarcimento    assicurativo    o   in   forza   di   altri
          provvedimenti;
                c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul
          reddito    non   dovuta   per   effetto   dell'agevolazione
          illegittimamente fruita.
              3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
          al  comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al
          comma 1  effettuano,  a  seguito  di  autoliquidazione,  il
          versamento  degli  importi  corrispondenti alle imposte non
          corrisposte  per  effetto  del  regime agevolativo medesimo
          relativamente  ai  periodi di imposta nei quali tale regime
          e'  stato  fruito,  nonche' degli interessi calcolati sulla
          base  delle  disposizioni  di cui al capo V del regolamento
          (CE)  n.  794/2004  del  21 aprile  2004 della Commissione,
          maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate
          sono  state  messe a disposizione dei beneficiari fino alla
          data  del  loro recupero effettivo. L'attestazione prevista
          al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione
          negativa.
              4.  L'Agenzia  delle entrate provvede alle attivita' di
          liquidazione  e  controllo  del  corretto adempimento degli
          obblighi  derivanti  dal  presente  articolo;  in  caso  di
          mancato  o  insufficiente versamento, ai sensi del comma 3,
          si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
          accertamento,   riscossione   e  contenzioso,  le  sanzioni
          previste  ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'art.
          41-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
              5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non
          risulti  presentata,  l'Agenzia  delle  entrate provvede al
          recupero  dell'importo  dell'agevolazione  dichiarata e dei
          relativi interessi.
              6.   Sono  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dalle
          agevolazioni  fruite  in relazione agli investimenti il cui
          importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
          subiti  da  ciascuno  dei  beneficiari a causa degli eventi
          calamitosi  di  cui  all'art.  5-sexies  del  decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 febbraio  2003,  n. 27, tenuto conto degli
          importi  ricevuti  a  titolo di assicurazione o in forza di
          altri provvedimenti.»
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di  documentazione  amministrativa.»  e pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio 2001, n. 42, S.O.,
          recita:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».