IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma 4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina   la  richiesta  di  nulla  osta  per  l'installazione  di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito  con  modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito  dalla  legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato
dal  comma 82  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di   Stato,  di  stabilire  con  appositi
provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
le  modalita'  di  calcolo  del  prelievo  erariale  unico dovuto per
ciascun  periodo  contabile e per ciascun anno solare; i termini e le
modalita'   con   cui  i  soggetti  passivi  d'imposta  effettuano  i
versamenti  periodici  ed il versamento annuale a saldo; le modalita'
per  l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale
eccedenza  dei  versamenti  periodici  rispetto  al prelievo erariale
unico  dovuto  per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con
cui  i  concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano  tramite  la rete
telematica  prevista  dallo  stesso  comma 4 dell'art. 14-bis, i dati
relativi  alle  somme  giocate  nonche'  gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico  delle  leggi  di  Pubblica  sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per
la  determinazione  del  prelievo erariale unico dovuto; le modalita'
con  cui  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  puo'
concedere  su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione
delle  somme  dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in
temporanea situazione di difficolta';
  Visto  l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269  convertito  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alle sanzioni
applicabili  in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono
tenuti i concessionari di rete;
  Ritenuto  che  con  successivi  provvedimenti saranno individuati i
termini  e  le modalita' di cui all'art. 13-bis, lettere e) ed f) del
decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 82,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'art.  1,  comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito  con  modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
fissa   nel  12%  delle  somme  giocate  per  apparecchio  la  misura
dell'aliquota   del   prelievo   erariale   unico,  a  decorrere  dal
primo gennaio 2007;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
18 luglio   2003,   concernente   la  riscossione  delle  entrate  di
competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
d'intesa  con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,   del   4 dicembre   2003,  come  modificato  dal  decreto
interdirettoriale del 19 settembre 2006;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
12 marzo  2004,  concernente la definizione delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi  di gioco di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S.;
  Visto   il  decreto  del  Direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  20 luglio  2004,  il  quale, all'art. 4,
comma 4,  prevede  che,  in  tutti i casi in cui non sia possibile la
lettura  dei  dati  di  gioco  registrati nei contatori, il saldo del
prelievo erariale unico e' determinato sulla base di valori forfetari
stabiliti  con  appositi  provvedimenti  della stessa Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato;
  Visti   i   decreti  del  Direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  7 febbraio  2005,  n.  29/UDG,  e
29 maggio  2006,  n.  329/CGV, che fissano i valori del forfetario di
cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente,
a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal
1° giugno 2006 ad oggi;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.   Il   presente  decreto,  in  applicazione  delle  disposizioni
contenute  nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269,  convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003,  n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua,
in  relazione  agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del T.U.L.P.S.:
    a) i  periodi  contabili  in  cui  e'  suddiviso  l'anno  solare,
relativamente  ai  quali  i  soggetti  passivi  d'imposta  assolvono,
mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
    b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
    c) i  termini  e  le  modalita'  entro  i  quali e con le quali i
soggetti  passivi  d'imposta  effettuano i versamenti periodici ed il
versamento annuale a saldo;
    d) le  modalita'  per  l'utilizzo  in  compensazione  del credito
derivante  dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto
al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) aliquota  d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile
per  la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura e'
fissata in base a disposizione di legge;
    c) allegato  tecnico, il documento, parte integrante del presente
decreto,  contenente  i  criteri  per  la determinazione del prelievo
erariale  unico  e della relativa base imponibile per ciascun periodo
contabile e per ciascun anno solare;
    d) apparecchio/i    da    divertimento   ed   intrattenimento   o
apparecchio/i  di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
    e) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il
calcolo  dell'imposta,  corrispondente,  per  ciascun  apparecchio di
gioco,  al  totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e
nell'anno solare;
    f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi
di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
    g) concessione  l'istituto  attraverso  il  quale  AAMS affida le
attivita'  e  le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante   apparecchi  di  gioco  nonche'  le  attivita'  e  funzioni
connesse;
    h) contatore/i,  il  valore,  espresso  in centesimi di euro, del
contatore   progressivo  CNTTOTIN  del  volume  di  euro  introdotti,
indicante  l'incasso  complessivo dell'apparecchio di gioco dalla sua
prima  installazione,  comunicato  dal concessionario ad AAMS secondo
quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze  Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, emanato ai
sensi  dell'art.  39,  comma 13-bis,  lettera e),  del  decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni;
    i) contatore  annuale,  il valore, espresso in centesimi di euro,
del contatore CNTTOTIN alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni di anno
d'imposta,  comunicato  dal  concessionario  ad  AAMS  secondo quanto
previsto  nel  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai
sensi  dell'art.  39,  comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge n.
269  del  2003,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 326 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
    l) importo  forfetario  giornaliero,  l'importo  di  cui all'art.
39-quater;  comma 3,  secondo  periodo,  del decreto-legge n. 269 del
2003,  convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 326 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    m) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    n) PREU,  il  prelievo  erariale unico dovuto sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento;
    o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione   dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS.