IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'; Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete; Ritenuto che con successivi provvedimenti saranno individuati i termini e le modalita' di cui all'art. 13-bis, lettere e) ed f) del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal primo gennaio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004, il quale, all'art. 4, comma 4, prevede che, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati di gioco registrati nei contatori, il saldo del prelievo erariale unico e' determinato sulla base di valori forfetari stabiliti con appositi provvedimenti della stessa Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visti i decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 7 febbraio 2005, n. 29/UDG, e 29 maggio 2006, n. 329/CGV, che fissano i valori del forfetario di cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente, a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal 1° giugno 2006 ad oggi; Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; Decreta: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, in relazione agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.: a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico; b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura e' fissata in base a disposizione di legge; c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione del prelievo erariale unico e della relativa base imponibile per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; d) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta; e) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare; f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; g) concessione l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse; h) contatore/i, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dalla sua prima installazione, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni; i) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni di anno d'imposta, comunicato dal concessionario ad AAMS secondo quanto previsto nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, lettera e), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni; l) importo forfetario giornaliero, l'importo di cui all'art. 39-quater; comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni; m) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; n) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.