IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri   della   funzione   pubblica   e  dell'economia  e  finanze
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del farmaco registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  determinazione  del  16 settembre  2004  concernente  lo
svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e'
assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149
del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto  il  parere  formulato  dal  Pharmacovigilance  Working Party
dell'EMEA  (Agenzia  europea  dei  Medicinali) a maggio 2006 relativo
alla  modifica degli stampati delle specialita' medicinali contenenti
ketoprofene, ketorolac e piroxicam, in formulazione sistemica;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 13 dicembre 2006;
  Vista  la  determinazione  del  23 febbraio  2007  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007;
  Visto  il  parere  della Sottocommissione di farmacovigilanza nella
seduta del 2 aprile 2007;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 3 aprile 2007;
  Ritenuto   ai  fini  di  tutela  della  salute  pubblica  di  dover
provvedere  a  modificare  il  regime  di  fornitura  dei  medicinali
contenenti ketorolac;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1)  I  medicinali  contenenti il principio attivo ketorolac ai fini
della  classificazione  del  regime  di  fornitura  sono  soggetti  a
prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per  volta  nel  rispetto
dell'art. 89 decreto legislativo n. 219/2006.
  2)  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio
esterno  o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la
frase   «Da   vendersi   dietro   presentazione   di  ricetta  medica
utilizzabile una sola volta».